Cassazione Civile, Ordinanza n. 11923/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma che aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 3.477,40 a carico di un'associazione sportiva dilettantistica e del suo presidente. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione proposta dai ricorrenti; la Corte d'appello di Roma, invece, aveva accolto l'appello dell'amministrazione. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. In sede di legittimità, però, è emerso che il ricorso non risultava depositato nei termini di legge: la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità per omesso o tardivo deposito oltre il ventesimo giorno dalla notificazione del ricorso, affermando che tale vizio non è sanato dalla costituzione del resistente e che il principio di cui all'art. 156 c.p.c. opera solo per irregolarità di forma, non per il mancato rispetto di termini perentori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non era stato depositato nei termini prescritti. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo
Il principio di conservazione dell'atto non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo alle nullità per inosservanza di forme in senso stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dalla legge comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- La costituzione del resistente non sana l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione, poiché la decadenza deriva dal mancato rispetto di un termine perentorio e non da una mera irregolarità formale.
- Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non neutralizza la violazione di termini perentori stabiliti per il deposito dell'impugnazione.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 fa scattare, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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