Sentenza n. 4629/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 747/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 2600/2023, pubblicata in data 09/04/2025, e notificata l’11/04/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. 747/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio di euro 500 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, che la notificazione del titolo esecutivo era rimasta senza esito e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, al pagamento del dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati sia il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza sia i termini del rito camerale. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata all'amministrazione e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere ormai decorso, il Ministero deve comunque erogare il controvalore pecuniario del beneficio, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria impedisce che l'amministrazione possa avvalersi della propria inerzia per sottrarsi all'adempimento. Il TAR ha inoltre nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di procedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
Il termine previsto per l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto decorso nel caso concreto.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di euro 500 destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, la cui spettanza era stata accertata dal giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporre un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Se il termine temporale stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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