Cassazione Penale, Sentenza n. 7546/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere indicato elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta individuale di Chiari Daniele Walter. Hanno contestato la motivazione sulla presunta inesistenza delle prestazioni, sostenendo che i bancali fossero nella disponibilità del fornitore e che la condotta fosse al più colposa, non dolosa. Hanno inoltre dedotto errata applicazione e carenza di motivazione riguardo all'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) rilevando l'esiguità dell'evasione IVA (circa 17.000 euro) e richiamando la procedura conciliativa espletata con l'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione dei giudici di merito che, su un doppio conforme accertamento, hanno dimostrato l'inesistenza oggettiva delle fatture mediante un complesso di elementi (assenza di personale e di documentazione, assenza di operazioni di acquisto nonostante vendite riportate, assenza di documenti di trasporto, pagamenti anomali in contanti e mancata corrispondenza dei bonifici). La sussistenza del dolo fiscale è stata ritenuta dimostrata anche per il mancato esibire delle scritture contabili e per le versioni inconciliabili degli imputati; il Chiari non ha ottemperato all'invito a esibire scritture. Quanto all'art. 131-bis c.p. la Corte ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta evasa e l'assetto complessivo della condotta non consentivano di riconoscere la particolare tenuità; la mera affermazione di una procedura conciliativa senza documentazione non è sufficiente. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Concorrente nel reato: è stato richiamato come norma che collega la partecipazione o concorso tra più soggetti nel reato commesso.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Descrive la fattispecie penale di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; è stato applicato per contestare le dichiarazioni IVA e dei redditi con elementi passivi fittizi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale; la Corte lo ha ritenuto non fondato perché la motivazione dei giudici di merito è risultata adeguata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limitazione delle questioni deducibili in Cassazione: la Corte richiama il presidio sulle censure consentite e la necessità di motivazione essenziale dei motivi.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali e sostanziali per rigettare la richiesta di non punibilità, valutando l'entità del danno, la condotta e la colpevolezza complessivamente.
Richiamato come riferimento ai parametri per la valutazione dell'entità dell'offesa e della pena nel bilancio richiesto per la tenuità del fatto.
Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza interpretativa dell'art. 131-bis: la tenuità richiede la considerazione complessiva delle peculiarità concrete della fattispecie, non solo l'ammontare numerico dell'illecito.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In casi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il giudice valuta la totalità degli elementi di fatto (assenza di personale o struttura, mancanza di documentazione commerciale e di trasporto, discordanze nei pagamenti) per accertare l'oggettiva inesistenza delle prestazioni.
- Il dolo fiscale può essere desunto indirettamente dalla condotta e dall'omessa produzione di scritture contabili e da versioni inconciliabili fornite dagli imputati; il mancato adempimento degli obblighi documentali rafforza l'elemento soggettivo.
- La particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva: non è sufficiente il limitato ammontare dell'evasione, ma occorre considerare modalità della condotta, danno, colpevolezza e eventuali comportamenti successivi; la mera dichiarazione di una conciliazione senza prova documentale ha scarso valore.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente riproduttivi delle stesse censure già esaminate: la ripetizione di argomentazioni già trattate può comportare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
- Per contrastare efficacemente accuse di utilizzo di fatture false è importante esibire documentazione probatoria concreta (scritture contabili, documenti di trasporto, corrispondenze, prove di effettiva disponibilità dei beni/servizi) e documentare eventuali procedure conciliative o rimborsi.
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