Cassazione Penale, Ordinanza n. 17558/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per evasione. L'unica censura riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendosi che il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo corretto, puntuale e non illogico circa la non lieve entità del fatto, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando i giudici di merito abbiano logicamente e correttamente escluso la lieve entità della condotta, valorizzando gli aspetti oggettivi e soggettivi del fatto.
All'inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si limita a riproporre doglianze già esaminate e motivate in modo adeguato dai giudici di merito, senza evidenziare manifeste illogicità o errori giuridici.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa con motivazione immune da incongruenze logiche, ove il fatto risulti non lieve considerando complessivamente i profili oggettivi e soggettivi.
- La mera contestazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è sufficiente a superare una decisione di merito sorretta da argomentazioni corrette, specifiche e coerenti con le emergenze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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