Cassazione Civile, Ordinanza n. 30784/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado su un avviso di accertamento IRES relativo all'anno d'imposta 2010. La controversia ruotava attorno alla legittimità dell'emissione e notifica dell'avviso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente dopo la consegna del processo verbale di constatazione. La CTR aveva ritenuto che l'anticipazione fosse giustificata da motivate ragioni d'urgenza. Con l'unico motivo di ricorso, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che non ricorressero ragioni di particolare e motivata urgenza idonee a derogare al termine di difesa di 60 giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che le ragioni d'urgenza idonee a consentire l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento devono consistere in elementi di fatto estranei alla sfera di controllo dell'amministrazione e specificamente riferiti al contribuente e al rapporto tributario oggetto di accertamento; non può invece bastare l'imminente scadenza del termine decadenziale relativo ad altre annualità o ad altri accertamenti. Poiché la CTR aveva invece valorizzato proprio la possibile decadenza su annualità precedenti per giustificare l'abbreviazione del termine dilatorio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni
prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, dopo il processo verbale di constatazione, deve essere rispettato un termine di 60 giorni per consentire al contribuente il contraddittorio, salvo specifiche e provate ragioni di urgenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione della violazione di legge denunciata nel ricorso per cassazione
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di motivazione riguarda le ragioni della pretesa tributaria, non i tempi di emanazione dell'atto o le regole procedimentali
il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale semplificato previsto per la definizione accelerata
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni successivo al processo verbale di constatazione costituisce una garanzia difensiva del contribuente, derogabile solo in presenza di ragioni d'urgenza concrete, specifiche e provate dall'amministrazione.
- Le ragioni d'urgenza idonee a comprimere il contraddittorio endoprocedimentale devono essere estranee alla sfera di controllo dell'ente impositore e riferite al rapporto tributario oggetto del singolo accertamento.
- Non integra di per sé una valida ragione d'urgenza la sola imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, specie se collegata ad annualità diverse da quella oggetto dell'avviso impugnato.
- L'eventuale emersione di nuovi fatti o di circostanze sopravvenute può giustificare l'anticipazione dell'atto impositivo solo se tali fatti incidano direttamente sulla pretesa fiscale oggetto dell'avviso da emettere.
Come è indicizzato
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