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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9486/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la loro richiesta di riconoscimento del "medesimo fatto" e dell'applicazione dell'art. 649 c.p.p. rispetto alle condanne irrevocabili per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 l. fall.) e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000). Sostenevano che la condotta contestata ai sensi dell'art. 11 fosse una mera distrazione priva di autonomia rispetto alla bancarotta e quindi assorbita in quest'ultima ovvero riconducibile alla fattispecie aggravata di cui all'art. 219, comma 2, l. fall., chiedendo alternativamente la ricostruzione come reato continuato. In subordine censuravano la determinazione dell'aumento per continuazione ex art. 81 c.p., ritenendo la motivazione insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) può concorrere con il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 e art. 219 l. fall.), poiché tutelano beni giuridici diversi (interesse fiscale vs. massa dei creditori), hanno natura astratta diversa (pericolo vs. danno) e distinto elemento soggettivo (dolo specifico vs. dolo generico). Ha quindi respinto la tesi dell'assorbimento e ritenuto legittima la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'aumento per continuazione, fondato sull'elevata entità economica e la reiterazione delle condotte. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Sentenza resa il 16/02/2022.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Configurato come reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, caratterizzato da dolo specifico; non assorbibile nella bancarotta fraudolenta quando sussistono autonomi profili di tutela dell'interesse fiscale.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione); tutela l'interesse della massa dei creditori contro il danno arrecato dal fallimento.

  • art. 219, comma 2, legge fallimentare

    Fattispecie aggravata della bancarotta; i ricorrenti chiedevano la riconduzione a questa norma in via alternativa, ma la Corte ha ritenuto che l'applicabilità derivi dal concorso dei reati e non dall'assorbimento.

  • art. 81 cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per reati in continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione dell'aumento basata su reiterazione, rilevante entità economica e maggior dolo.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per il riconoscimento del "medesimo fatto" a fini esecutivi; la domanda dei ricorrenti di riconoscimento ai sensi di questa norma è stata ritenuta infondata in presenza del concorso di reati distinti.

  • art. 15 cod. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla nozione di "stessa materia" ai fini dell'assorbimento; la Corte ha ritenuto che le norme incriminatrici in esame non puniscano la stessa materia.

  • legge n. 122 del 2010

    Modifiche al testo dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000; la Corte osserva che anche dopo tali modifiche resta configurabile il concorso tra il reato fiscale e la bancarotta.

Massime di principio

  • La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e la bancarotta fraudolenta per distrazione possono concorrere: verificare sempre se le norme tutelano beni giuridici diversi e se differiscono natura e dolo.
  • L'assorbimento di un reato in un altro è ammissibile solo quando le norme incriminatrici disciplinano "la stessa materia" e manchino autonome finalità e elementi costitutivi; in presenza di interessi diversi è improbabile l'assorbimento.
  • Nella determinazione dell'aumento per continuazione ex art. 81 c.p. il giudice valuta elementi quali entità economica, reiterazione delle condotte e intensità del dolo; la Corte di Cassazione sindacabile principalmente per vizi di diritto o manifesta illogicità, non per rivalutazione del merito.
  • In fase esecutiva non è sufficiente chiedere la riclassificazione del fatto (es. inquadramento nell'art. 219, comma 2) senza dimostrare che non esiste concorso di reati distinti: la ricostruzione fattuale e la valutazione degli elementi distintivi restano rilevanti.
  • I precedenti di legittimità vanno considerati nel loro contesto e alla luce delle modifiche legislative: una pronuncia favorevole all'assorbimento non esclude che orientamenti successivi e modifiche normative impongano la diversa conclusione della Corte.

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