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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46682/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su somme nella disponibilità degli istanti, contestando la carenza di motivazione quanto al fumus commissi delicti e al periculum in mora. In particolare: si censura la motivazione come apodittica e meramente subordinata a quella del Gip, priva di specifica illustrazione degli atti dispositivi fraudolenti e delle garanzie patrimoniali sottratte; si rileva l'assenza di prova del dolo specifico e l'omissione di valutazione delle allegazioni difensive circa l'assenza di beni nella società Ripu SRL; si contesta inoltre la fondatezza del periculum in mora riconosciuto dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle ordinanze di sequestro preventivo sia limitato ai profili di violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali; nel caso di specie il Tribunale aveva fornito una motivazione adeguata richiamando il compendio indiziario (anche intercettazioni) e la ricostruzione del Gip circa una simulazione fraudolenta del trasferimento all'estero della Ripu SRL finalizzata a sottrarre beni all'Erario, nonché la spregiudicatezza degli indagati che renderebbe verosimile il pericolo di ulteriori atti distrattivi. Le censure proposte erano, secondo la Corte, questioni di merito non ammissibili in sede di cassazione e non configuravano una violazione di legge. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio del tribunale del riesame avverso misure cautelari; qui richiamata come base giurisdizionale per l'impugnazione del sequestro preventivo

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Disposizione che indica i motivi di ricorso per cassazione; invocata dai ricorrenti per censurare vizi di motivazione (fumus)

  • artt. 321, 125 cod. proc. pen.

    art. 321 e art. 125 c.p.p.

    Articoli richiamati in relazione al periculum in mora e alle condizioni per l'adozione di misure cautelari reali; i ricorrenti contestavano la valutazione del pericolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende

  • artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 11 D.lgs. 74/2000

    art. 81, comma finale c.p.; art. 110 c.p.; art. 11 D.lgs. 74/2000

    Norme penali e di coordinamento richiamate in rapporto ai reati fiscali ipotizzati (concorso e fattispecie prevista dal D.lgs. 74/2000), rispetto alle quali il sequestro era finalizzato alla confisca per equivalente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; da ciò la decisione di non aggravare la sanzione per carenza di colpa dolosa

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)

    Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692; Sez. U., n. 6 del 27/03/1992 Midolini Rv. 191327; Sez. U., n. 7 del 23/02/2000 Mariano Rv. 215840

    Principi richiamati sulla limitazione del controllo di cassazione in materia di misure cautelari reali: accesso per motivi di legittimità, carattere sommario del controllo sulle condizioni di legittimità e impossibilità di sindacare il merito degli elementi indiziari salvo vizi manifesti

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge: non è la sede per riesaminare il merito degli indizi salvo vizi motivazionali radicali
  • Per essere accolte, le censure sulla motivazione devono evidenziare una carenza oggettiva e profonda della motivazione tale da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo del giudice
  • La Corte valuta sommariamente la sussistenza del fumus e del periculum e può ritenere congrua una motivazione che, anche per richiamo al compendio indiziario del Gip (intercettazioni, elementi investigativi), renda verosimile il pericolo di atti distrattivi
  • Le contestazioni fondate su allegazioni difensive e sulla valutazione del materiale probatorio configurano, in generale, questioni di merito non sindacabili in Cassazione in questa materia
  • In caso di inammissibilità del ricorso si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la possibilità di versamento alla Cassa delle Ammende se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso
  • Quando si impugna una misura reale è utile concentrare i motivi su specifiche violazioni di legge o su vizi motivazionali riconoscibili ictu oculi, documentando in modo puntuale le carenze logico-argomentative del provvedimento impugnato

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