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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30801/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un incidente di esecuzione ex art. 671 c.p.p. promosso da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna riportate nel certificato del casellario. La Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ritenendo che i reati, in parte eterogenei e commessi tra il 2014 e il 2021, fossero espressione di abitualità criminosa e non di un disegno unitario; ha inoltre escluso che la tossicodipendenza potesse fungere da elemento unificatore, poiché la documentazione sanitaria era successiva ai fatti. In cassazione il condannato ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e apparenza della motivazione, sostenendo che la domanda riguardasse in realtà solo due sentenze del 2021, relative a un tentato furto e a una ricettazione commessi a Rimini a distanza di otto giorni, aventi la stessa indole patrimoniale e un nesso finalistico, poiché il tentato furto sarebbe stato preordinato alla successiva ricettazione. Ha inoltre censurato l'omessa valutazione della tossicodipendenza quale possibile fattore di collegamento tra i reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione, anche in executivis, richiede una rigorosa verifica dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso già al momento del primo reato; omogeneità dei reati, identità del bene protetto e contiguità spazio-temporale sono solo indici sintomatici e non bastano, da soli, a fondare l'istituto. Ha quindi valorizzato la distanza temporale tra i reati, la loro eterogeneità e la motivazione del giudice dell'esecuzione, giudicata congrua e immune da vizi logici. Ha inoltre escluso che fosse decisiva la tesi del ricorrente sulla limitazione della richiesta a due soli reati, osservando che l'istanza faceva riferimento a tutte le sentenze indicate nel provvedimento esecutivo e che comunque non era stata dedotta in modo autonomo una continuazione parziale per gruppi di reati. Infine, ha ritenuto corretto il diniego di rilievo alla tossicodipendenza, mancando allegazioni specifiche e risultando la presa in carico sanitaria successiva ai fatti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice deve verificare rigorosamente l'esistenza di un unico disegno criminoso e può acquisire gli atti rilevanti anche sulla base della sola indicazione degli estremi delle sentenze.

  • art. 81 c.p.

    la continuazione richiede che i reati siano frutto di una preventiva e unitaria deliberazione criminosa; non bastano omogeneità, contiguità temporale o identità del bene giuridico come meri indici sintomatici.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    la previsione è richiamata per affermare che, in sede esecutiva, l'acquisizione della documentazione relativa alle sentenze può essere disposta dal giudice quando l'interessato ne indichi gli estremi.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone la prova di una programmazione unitaria dei reati già al momento della commissione del primo fatto; l'onere non si esaurisce nella mera allegazione di elementi sintomatici.
  • La sola omogeneità dei reati, la contiguità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico protetto non sono sufficienti, da sole, a dimostrare il medesimo disegno criminoso, se non sorrette da ulteriori elementi concreti.
  • Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, può presumersi, salvo prova contraria, che i fatti successivi non fossero stati specificamente progettati sin dall'origine, con conseguente esclusione della continuazione.
  • La valutazione circa l'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica, adeguata e priva di travisamenti.
  • In sede esecutiva, la richiesta di continuazione può essere supportata anche dalla sola indicazione degli estremi delle sentenze rilevanti, ma l'interessato deve comunque allegare in modo specifico gli elementi da cui desumere il vincolo, anche per eventuali gruppi di reati.
  • La tossicodipendenza può assumere rilievo quale elemento idoneo a giustificare la programmazione unitaria solo se esiste un nesso concreto tra quello stato e i reati in contestazione; una documentazione sanitaria successiva ai fatti non è di per sé sufficiente a fondare il vincolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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