Cassazione Penale, Ordinanza n. 36215/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la sua responsabilità per evasione dalla detenzione domiciliare. In sede di legittimità deduceva, in sostanza, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che non vi fosse prova dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare; contestava inoltre il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, chiedendo una più mite valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le censure erano generiche, reiterative dei motivi di appello e dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse motivato in modo adeguato e completo sull'avvenuto allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, valorizzando gli orari dei permessi lavorativi prodotti dalla difesa e le modalità del controllo di polizia. Ha inoltre escluso che vi fossero evidenti vizi logici nella valutazione circa l'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p., poiché la tenuità del fatto era stata negata in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo, e ha ritenuto aspecifiche le doglianze sulle attenuanti generiche, limitate a una richiesta di pena più mite senza confronto con la motivazione di merito. Conseguentemente, ex art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito per le modalità della condotta e per l'intensità del dolo; tale valutazione, se congruamente motivata e priva di evidenti vizi logici, non è rivalutabile in sede di legittimità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o della prova quando la sentenza di merito abbia fornito motivazione completa, coerente e immune da evidenti vizi logici.
- Le censure che si limitano a reiterare i motivi di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, sono inammissibili per aspecificità.
- La deduzione dell'assenza dell'elemento oggettivo del reato deve confrontarsi con gli accertamenti fattuali del giudice di merito; se questi sono sorretti da adeguata motivazione, il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando sia fondato su apprezzamenti di merito logicamente motivati in relazione alle modalità della condotta e all'intensità del dolo.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo se la doglianza evidenzia un effettivo vizio di motivazione; non è sufficiente una generica richiesta di pena più mite.
Come è indicizzato
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