Cassazione Penale, Ordinanza n. 24665/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per minaccia grave, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia grave. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando sia la sussistenza del reato sia l'aggravante dell'uso dell'arma. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva in modo pedissequo questioni già dedotte in appello e già disattese con argomenti logici e giuridici corretti; inoltre l'atto era manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva dato conto dell'utilizzo dell'arma e della chiara percezione della minaccia da parte della persona offesa.
Norme richiamate
La minaccia è stata ritenuta sussistente sulla base della percezione della intimidazione da parte della vittima; l'uso dell'arma ha sostenuto l'aggravamento della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la decisione di merito abbia dato conto, con argomentazione логica e giuridicamente corretta, degli elementi fattuali posti a base della responsabilità.
- La minaccia integra il reato quando la condotta sia idonea a incutere timore e la persona offesa percepisca chiaramente il contenuto intimidatorio; l'eventuale uso di un'arma può integrare o sorreggere l'aggravante contestata.
- La manifesta infondatezza del motivo, unita alla sua natura meramente reiterativa, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alle conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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