Sentenza del 02/03/2015 n. 1233 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - IRES, IVA, IRAP -Applicazione degli studi di settore - Rilievo degli scostamenti - Insufficienza - Mancata valutazione delle ragioni del contribuente - Accertamento - Annullamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato annullato perché l'applicazione degli studi di settore, da sola, non era sufficiente a dimostrare l'infedeltà della dichiarazione, soprattutto in presenza di uno scostamento non rilevante. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente le ragioni addotte dal contribuente e motivare in modo specifico il superamento delle sue giustificazioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore. L'Ufficio aveva rilevato uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dai parametri, ma senza considerare adeguatamente le circostanze specifiche dedotte dal contribuente: l'attività era svolta in un piccolo comune, gli immobili utilizzati erano di proprietà e abitati da familiari, e l'acquisto di un mezzo era stato influenzato da un rimborso assicurativo conseguente a un incidente stradale. È stato inoltre contestato il carattere meramente astratto e automatico dell'accertamento e la scarsa rilevanza dello scostamento.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo, ma richiede elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati; non legittima un accertamento fondato esclusivamente su uno scostamento astratto dai parametri.
Art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427
Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi e di supporto all'accertamento, ma i relativi risultati devono essere integrati da una valutazione concreta della situazione del contribuente e del contraddittorio sulle ragioni dello scostamento.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente l'illegittimità della dichiarazione né, da solo, giustifica l'accertamento: occorre una valutazione concreta e individualizzata.
- Quanto più lo scostamento è contenuto, tanto più l'Amministrazione deve fornire elementi ulteriori e una motivazione specifica.
- Le giustificazioni del contribuente devono essere esaminate seriamente; ignorarle o respingerle in modo generico può comportare l'annullamento dell'accertamento.
- Le caratteristiche locali dell'attività, i costi effettivamente sostenuti, la disponibilità degli immobili e circostanze straordinarie come incidenti o rimborsi assicurativi possono incidere sulla redditività e devono essere valutate.
- Gli studi di settore hanno valore presuntivo e non possono essere applicati in modo automatico o meramente matematico senza un adeguato confronto con la realtà economica concreta.
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