Cassazione Penale, Sentenza n. 27069/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Potenza (22/10/2024, confermata con ordinanza del 14/11/2024). A Scarci sono contestati gravemente indiziato dei reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 1) e di lesioni aggravate (capo 22). I difensori hanno proposto motivi volti a censurare: 1) la manifesta illogicità e carenza motivazionale sull'elemento di gravità indiziaria circa l'appartenenza al clan Scarci-Scarcia e il ruolo della cooperativa Nereide; 2) l'inutilizzabilità di specifiche intercettazioni (R.I.T. 721/2023, prog. 237 del 26/08/2023, prog. 2420 del 11/10/2023, prog. 3595 dell'08/11/2023) per carenza motivazionale dei decreti autorizzativi; 3) l'insussistenza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di inquinamento delle prove, attuale residenza e lavoro in Altamura, precedente sconto pena e affidamento in prova ai servizi sociali). I difensori hanno inoltre contestato la qualificazione mafiosa di condotte quali la presunta spendita del nome, l'episodio dell'inchino del sindaco e l'aggressione nei confronti di Larangione, sostenendo che si tratterebbe di fatti personali o non riconducibili a finalità mafiose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i motivi proposti risultano diversi da quelli consentiti o manifestamente infondati; numerosi censure sono state ritenute aspecifiche perché si limitano a richiamare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata o perché propongono una rivalutazione dei fatti (ricostruzione alternativa delle risultanze) non consentita in sede di legittimità. Sul punto delle intercettazioni il ricorso è stato giudicato aspecifico anche perché non è stato dimostrato l'effetto della loro eventuale esclusione sulla cosiddetta "prova di resistenza". Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua, richiamando il ruolo apicale dell'indagato e la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; pertanto anche queste censure sono inammissibili. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma sulla associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla gravità indiziaria sia di competenza del giudice del merito (Tribunale del riesame) e che, in sede di legittimità, non sia ammissibile una mera rivalutazione fattuale; la censura difensiva non ha dimostrato vizi interni nella motivazione dell'ordinanza impugnata
art. 416-bis, comma 1 c.p. (aggravante)
Richiamata dai difensori in relazione all'aggravante mafiosa delle lesioni; la Corte non ha riconosciuto che la motivazione impugnata fosse internamente carente rispetto a tale aggravante, evidenziando che la valutazione della finalità mafiosa è riservata al giudice di merito
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sulla presunzione circa esigenze cautelari per reati di mafia: il Tribunale del riesame ha applicato la doppia presunzione prevista dall'articolo per giustificare le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto congrua tale applicazione e ha osservato che i ricorrenti non l'avevano considerata nei loro ricorsi
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di cassazione: la Corte ha richiamato il principio che il vizio della motivazione invocato deve emergere 'interno' al provvedimento impugnato e non consente la mera critica della valutazione del materiale probatorio
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che dispone le spese per il ricorso dichiarato inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda equitativa
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda e alla valutazione sulla colpevolezza nella determinazione della sanzione pecuniaria accessoria: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto l'ammenda equitativa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria o una ricostruzione alternativa sono inammissibili per aspecificità.
- Per impugnare l'utilizzabilità di intercettazioni occorre indicare puntualmente i vizi dei decreti autorizzativi e spiegare l'incidenza che l'esclusione avrebbe sulla prova complessiva (prova di resistenza); la mera richiamazione di principi generali non è sufficiente.
- Il vizio della motivazione è rilevante in cassazione solo se emergente 'internamente' dal provvedimento impugnato e non se si tratta di una critica alla valutazione del merito.
- Le censure sull'insussistenza delle esigenze cautelari sono ammissibili in cassazione solo se denunciano violazioni normative specifiche o una manifesta illogicità della motivazione; non basta sostenere circostanze alternative o attenuanti già valutate dal giudice del riesame.
- In procedimenti per reati associativi di tipo mafioso, la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. rafforza la motivazione del giudice sulle esigenze cautelari; il difensore deve confrontarsi espressamente con tale presunzione.
- Per aumentare le chance di ammissibilità in Cassazione, il ricorrente deve formulare motivi specifici e circostanziati, indicando i passi precis i della motivazione impugnata che si ritengono contraddittori o carenti e l'effetto concreto della rimozione di singoli elementi probatori.
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