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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27069/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Potenza (22/10/2024, confermata con ordinanza del 14/11/2024). A Scarci sono contestati gravemente indiziato dei reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 1) e di lesioni aggravate (capo 22). I difensori hanno proposto motivi volti a censurare: 1) la manifesta illogicità e carenza motivazionale sull'elemento di gravità indiziaria circa l'appartenenza al clan Scarci-Scarcia e il ruolo della cooperativa Nereide; 2) l'inutilizzabilità di specifiche intercettazioni (R.I.T. 721/2023, prog. 237 del 26/08/2023, prog. 2420 del 11/10/2023, prog. 3595 dell'08/11/2023) per carenza motivazionale dei decreti autorizzativi; 3) l'insussistenza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di inquinamento delle prove, attuale residenza e lavoro in Altamura, precedente sconto pena e affidamento in prova ai servizi sociali). I difensori hanno inoltre contestato la qualificazione mafiosa di condotte quali la presunta spendita del nome, l'episodio dell'inchino del sindaco e l'aggressione nei confronti di Larangione, sostenendo che si tratterebbe di fatti personali o non riconducibili a finalità mafiose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i motivi proposti risultano diversi da quelli consentiti o manifestamente infondati; numerosi censure sono state ritenute aspecifiche perché si limitano a richiamare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata o perché propongono una rivalutazione dei fatti (ricostruzione alternativa delle risultanze) non consentita in sede di legittimità. Sul punto delle intercettazioni il ricorso è stato giudicato aspecifico anche perché non è stato dimostrato l'effetto della loro eventuale esclusione sulla cosiddetta "prova di resistenza". Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua, richiamando il ruolo apicale dell'indagato e la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; pertanto anche queste censure sono inammissibili. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sulla associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla gravità indiziaria sia di competenza del giudice del merito (Tribunale del riesame) e che, in sede di legittimità, non sia ammissibile una mera rivalutazione fattuale; la censura difensiva non ha dimostrato vizi interni nella motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 416-bis, comma 1 c.p. (aggravante)

    Richiamata dai difensori in relazione all'aggravante mafiosa delle lesioni; la Corte non ha riconosciuto che la motivazione impugnata fosse internamente carente rispetto a tale aggravante, evidenziando che la valutazione della finalità mafiosa è riservata al giudice di merito

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulla presunzione circa esigenze cautelari per reati di mafia: il Tribunale del riesame ha applicato la doppia presunzione prevista dall'articolo per giustificare le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto congrua tale applicazione e ha osservato che i ricorrenti non l'avevano considerata nei loro ricorsi

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di cassazione: la Corte ha richiamato il principio che il vizio della motivazione invocato deve emergere 'interno' al provvedimento impugnato e non consente la mera critica della valutazione del materiale probatorio

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le spese per il ricorso dichiarato inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda equitativa

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda e alla valutazione sulla colpevolezza nella determinazione della sanzione pecuniaria accessoria: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto l'ammenda equitativa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria o una ricostruzione alternativa sono inammissibili per aspecificità.
  • Per impugnare l'utilizzabilità di intercettazioni occorre indicare puntualmente i vizi dei decreti autorizzativi e spiegare l'incidenza che l'esclusione avrebbe sulla prova complessiva (prova di resistenza); la mera richiamazione di principi generali non è sufficiente.
  • Il vizio della motivazione è rilevante in cassazione solo se emergente 'internamente' dal provvedimento impugnato e non se si tratta di una critica alla valutazione del merito.
  • Le censure sull'insussistenza delle esigenze cautelari sono ammissibili in cassazione solo se denunciano violazioni normative specifiche o una manifesta illogicità della motivazione; non basta sostenere circostanze alternative o attenuanti già valutate dal giudice del riesame.
  • In procedimenti per reati associativi di tipo mafioso, la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. rafforza la motivazione del giudice sulle esigenze cautelari; il difensore deve confrontarsi espressamente con tale presunzione.
  • Per aumentare le chance di ammissibilità in Cassazione, il ricorrente deve formulare motivi specifici e circostanziati, indicando i passi precis i della motivazione impugnata che si ritengono contraddittori o carenti e l'effetto concreto della rimozione di singoli elementi probatori.

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