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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11408/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha dedotto l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla concessione del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era immune da evidenti illogicità e che, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare singolarmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentito prospettare una rivalutazione del merito attraverso censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione quando la motivazione impugnata sia logicamente adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, poiché non è richiesta una confutazione analitica di ogni dato favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
  • Le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, se dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, non sono proponibili in cassazione quando la decisione impugnata presenti una motivazione priva di evidenti illogicità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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