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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41567/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/04/2024 che aveva rigettato le richieste, proposte nell'interesse del Romano, di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorso articolava tre motivi: 1) omessa/notifica non perfezionata dell'avviso di fissazione dell'udienza del 9/4/2024 (art.157 c.p.p. evocato); 2) nullità per mancata valutazione nel contraddittorio dell'istanza di rinvio per concomitante impedimento del difensore e scelta del condannato di partecipare a un'altra udienza a suo favore; 3) insufficiente e contraddittoria motivazione sul rigetto delle misure alternative (omessa valutazione di attività lavorative dichiarate e mancata verifica del domicilio indicato).

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Primo motivo rigettato: la Corte ha ritenuto perfezionata la notifica per "compiuta giacenza" della raccomandata, essendo rimasta giacente per il periodo previsto e non ritirata dal destinatario. Secondo motivo accolto: il Tribunale di Sorveglianza non ha adeguatamente motivato il rifiuto della richiesta di rinvio nonostante l'interessato avesse tempestivamente comunicato l'impedimento e avesse espresso la volontà di partecipare all'altro procedimento; la motivazione del provvedimento impugnato si è limitata a considerare solo la cronologia delle fissazioni senza valutare gli altri criteri e l'impedimento dell'imputato. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo. L'ordinanza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame con specifica valutazione e motivazione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    La notifica tramite raccomandata si considera perfezionata per "compiuta giacenza" quando il plico è rimasto giacente presso l'ufficio postale per il periodo di giacenza previsto e non è stato ritirato dal destinatario; il mancato ritiro non impedisce il perfezionamento della notifica.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in relazione alle notificazioni e alle garanzie del contraddittorio; richiamata a supporto delle censure sulle modalità di comunicazione dell'udienza.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle doglianze sulle notifiche e sulle conseguenze processuali dell'irregolarità/notifica non perfezionata.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma che tutela il diritto di difesa e contempla le ipotesi di nullità assoluta per violazione del contraddittorio; la Corte verifica se la mancata valutazione nel contraddittorio abbia determinato nullità.

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle impugnazioni e delle nullità; rilevanza nella valutazione della regolarità del procedimento e delle decisioni impugnate.

  • art. 47 Legge 354/75

    Norma relativa alle misure alternative alla detenzione; la sua corretta applicazione richiede valutazioni istruttorie e probatorie su lavoro, domicilio e altre condizioni per la concessione.

  • art. 48 Legge 354/75

    Disposizioni relative alle condizioni per l'accesso alle misure alternative e agli strumenti di verifica dell'idoneità del domicilio e dell'attività lavorativa.

Massime di principio

  • La notifica mediante raccomandata si perfeziona per "compiuta giacenza" se il plico resta per l'intero periodo di giacenza previsto e non viene ritirato: la mancata ricezione effettiva non annulla l'efficacia della notifica se sussiste prova della giacenza.
  • In caso di concomitante celebrazione di udienze per lo stesso imputato dinanzi a autorità diverse, la scelta dell'imputato di presenziare a un processo costituisce un impedimento assoluto purché l'impedimento sia tempestivamente documentato e comunicato; il giudice che respinge la richiesta di rinvio deve motivare adeguatamente, valutando oltre la sola cronologia anche le ragioni di preminenza dell'impegno contrario.
  • La carenza motivazionale sul rifiuto di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) comporta l'annullamento del provvedimento: il giudice deve esaminare e documentare puntualmente elementi quali attività lavorative, disponibilità e verifica del domicilio, e la loro rilevanza ai fini della concedibilità.
  • Se il difensore o l'imputato chiedono rinvio per concomitante impegno, il tribunale deve valutare la richiesta nel contraddittorio e verbalizzare le ragioni della decisione; l'omessa o insufficiente motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Per evitare contestazioni, l'amministrazione giudiziaria dovrebbe conservare prove oggettive della notifica (timbrature, date di giacenza) e verbalizzare con precisione la trattazione delle istanze procedurali e la valutazione dei requisiti per misure alternative.

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