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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30428/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudizio riguarda un imputato condannato in primo grado per partecipazione ad associazione mafiosa, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, poi confermata in appello all'esito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. limitato alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 202, 203 e 205 c.p. e all'art. 27 Cost., sostenendo che la Corte di appello aveva confermato la misura di sicurezza senza un autonomo, attuale e individualizzato accertamento della pericolosità sociale, limitandosi a recepire la statuizione di primo grado. La difesa ha quindi contestato l'idea di un automatismo applicativo della misura, affermando che anche nei reati di criminalità organizzata il giudice deve verificare in concreto la persistenza della pericolosità sociale sulla base di elementi specifici riferiti alla persona del condannato e al momento della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in linea generale, le misure di sicurezza personali non operano automaticamente e richiedono un accertamento concreto della pericolosità sociale; tuttavia, per l'associazione mafiosa, l'applicazione della misura prevista dall'art. 417 c.p. postula una presunzione semplice di pericolosità, desumibile dalle caratteristiche del sodalizio e dalla persistenza del vincolo criminale, superabile solo con elementi contrari specifici. Nel caso concreto, la misura di sicurezza era già stata applicata dal primo giudice sulla base di una valutazione complessiva della personalità, dei fatti e dei precedenti, e tale statuizione non era stata specificamente censurata in appello né rientrava nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., limitato alla pena. Pertanto, la Corte territoriale non era tenuta a rinnovare analiticamente la valutazione già compiuta e non ritualmente devoluta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nessuna liquidazione delle spese è stata disposta in favore della parte civile per tardività della richiesta e per difetto di un utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    individua il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, posto a base della condanna presupposto della misura di sicurezza

  • art. 417 c.p.

    prevede l'applicazione della misura di sicurezza in caso di condanna per associazione mafiosa; la Corte lo interpreta nel senso che opera una presunzione semplice di pericolosità sociale, superabile con elementi contrari

  • art. 202 c.p.

    richiamato come norma generale sulle misure di sicurezza personali, che richiedono normalmente un accertamento concreto della pericolosità sociale

  • art. 203 c.p.

    richiamato per la nozione di pericolosità sociale, da valutare in concreto e in termini attuali, salvo la presunzione semplice nei casi di associazione mafiosa

  • art. 205 c.p.

    richiamato insieme agli artt. 202 e 203 c.p. quale parametro per la disciplina delle misure di sicurezza

  • art. 27 Cost.

    invocato dalla difesa a sostegno della necessità di un accertamento individualizzato e non automatico della pericolosità

  • art. 599-bis c.p.p.

    il concordato in appello ha delimitato l'oggetto del devolutum alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, escludendo il riesame della misura di sicurezza non impugnata specificamente

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    richiamato per escludere la liquidazione delle spese di parte civile, perché la richiesta era stata formulata tardivamente rispetto al termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Le misure di sicurezza personali, in via generale, non conseguono automaticamente alla condanna e presuppongono una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale del soggetto.
  • In materia di associazione mafiosa, l'applicazione della misura di sicurezza può fondarsi su una presunzione semplice di pericolosità desunta dalla natura del sodalizio e dalla stabilità del vincolo criminoso; la difesa può superarla solo allegando e provando elementi concreti e sopravvenuti incompatibili con la persistenza della pericolosità.
  • Quando la misura di sicurezza sia stata già applicata dal primo giudice sulla base di una valutazione specifica e tale statuizione non sia stata ritualmente censurata in appello, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a rinnovare d'ufficio un'ulteriore motivazione analitica su quel punto, se l'accordo in appello ha riguardato soltanto il trattamento sanzionatorio.
  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il perimetro dell'intervento del giudice è circoscritto ai punti devoluti dalle parti; restano fermi i capi e i punti non specificamente contestati.
  • La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile deve rispettare il termine previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.; in difetto e in assenza di un concreto contributo alla decisione, non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiReati contro la PAMisure cautelariProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

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