Cassazione Civile, Ordinanza n. 37450/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, richiamato l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto contro la sentenza del Tribunale di Rimini che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Rimini per violazione dell'art. 218 cod. strada e aveva compensato integralmente le spese dei due gradi. Il Ministero intimato non si è costituito. Prima della decisione, il difensore del ricorrente, munito di mandato speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Norma violata posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione; il contenuto della violazione non è ulteriormente esaminato nella decisione di cassazione.
È richiamato quale आधार processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando proviene dal difensore munito di mandato speciale, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e mancata costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Quando la Corte si arresta alla declaratoria di estinzione, non esamina il merito della controversia né le questioni relative alla decisione impugnata.
Come è indicizzato
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