Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31622/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era meramente reiterativo e non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge, sostenendo che la querelante fosse priva di legittimazione, poiché sarebbe stata erroneamente considerata detentrice qualificata della merce sottratta. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già formulate contro la decisione di primo grado e già respinte in secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    indica il reato per cui l'imputata era stata condannata, ossia il furto.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato quale norma che impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato quale norma che collega l'inammissibilità del ricorso alla mancanza dei requisiti di specificità e confronto con la decisione impugnata.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata: non è sufficiente riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare contestazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • La specificità dei motivi di impugnazione richiede l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.