Cassazione Penale, Sentenza n. 2641/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio in regime di detenzione domiciliare. Il ricorrente, tramite difensore, deduce la violazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e censura un vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe posto esclusivo rilievo sui precedenti e sui reati gravi (rapina aggravata con armi e violazioni in materia di stupefacenti) non valutando adeguatamente gli elementi positivi prodotti (assenza di dipendenze, situazione economica lecita e stabile, attività lavorativa affidabile, rete familiare di supporto) a sostegno della prognosi favorevole e della concessione della misura alternativa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile, ritenendo il motivo meramente rivalutativo e non confrontato con le ragioni del provvedimento impugnato. La Corte ha condiviso che, pur dovendosi considerare anche gli elementi positivi a favore del condannato, il Tribunale ha correttamente ritenuto prevalenti le condanne e i fatti gravi e recenti cui era imputabile un'elevata pericolosità sociale, ostativa alla concessione dell'affidamento. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 47
Il ricorrente ha richiamato la norma come criterio per la valutazione dell'affidamento in prova; la Corte però ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi richiamati, valutando sia gli elementi positivi sia la gravità e la recentezza dei reati e i precedenti, ritenendo prevalente la pericolosità sociale
Applicata ex lege alla declaratoria di inammissibilità: implica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende
Sez. 1, n. 44992 del 17.09.2018, Rv. 273985 (giurisprudenza di legittimità)
in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato; rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione
La Corte ha richiamato questi criteri per sottolineare che, pur essendo obbligatoria la valutazione degli elementi positivi, il giudice di merito può ritenere che tali elementi siano insufficienti se contrastati dalla gravità e dalla recenza dei fatti e da una pericolosità sociale apprezzata dal Tribunale
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio che l'affermazione di colpa nel ricorso può giustificare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie accessorie (Cassa delle ammende); la Corte ha ritenuto congrua la sanzione di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il giudice che decide sull'affidamento in prova deve valutare sia gli elementi negativi (natura e gravità dei reati, precedenti, procedimenti pendenti) sia gli elementi positivi successivi; tuttavia la presenza di reati recenti e particolarmente gravi può prevalere sugli elementi positivi e giustificare il diniego
- La mera enunciazione di circostanze favorevoli (assenza di dipendenze, lavoro, rete familiare) non è di per sé decisiva: occorre che tali elementi siano concreti, credibili e sufficienti a mutare la valutazione prognostica sulla pericolosità sociale
- In sede di Cassazione le rimostranze di merito che si limitano a una rivalutazione fattuale o prognostica senza evidenziare vizi di diritto e di motivazione sono normalmente dichiarate inammissibili
- Per ottenere l'affidamento in prova è utile documentare in modo puntuale e verificabile l'effettiva partecipazione a percorsi di recupero, la persistente condotta corretta, e ogni elemento concreto che attenui il pericolo di recidiva
- Il rigetto dell'istanza in primo grado, se motivato e coerente, è difficilmente superabile in Cassazione: l'appellante deve dunque concentrarsi su profili di illegittimità formale o di manifesta illogicità della motivazione per avere chance di accoglimento
- Chi propone ricorso manifestamente infondato si espone a sanzioni pecuniarie e al pagamento delle spese processuali (applicazione art. 616 c.p.p.), per cui è consigliabile valutare la fondatezza giuridica del motivo prima di impugnare
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