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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32943/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo dovuto in una vendita di trasformatori elettrici. La società destinataria del monitorio propose opposizione e domanda riconvenzionale, ma il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione per irregolarità della procura alle liti, ritenuta priva dell’originale e comunque nulla. La Corte d’appello dichiarò poi inammissibile il gravame della società opponente perché la procura per l’appello, conferita all’estero e autenticata da notaio/avvocato francese, era priva di apostille e quindi non idonea a conferire ius postulandi; inoltre la procura del primo grado non poteva valere per il secondo. Nel ricorso per cassazione la società soccombente dedusse: 1) violazione delle norme sulla Convenzione internazionale che esenterebbe gli atti notarili dalla legalizzazione/apostille; 2) violazione dell’art. 182 c.p.c. e omesso esame, per mancata concessione di termine per sanare il vizio, assumendo che la procura fosse nulla e non inesistente; 3) violazione delle norme sulle spese; 4) violazione del contributo unificato aggiuntivo; 5) omesso esame dei motivi di appello. Le resistenti proposero ricorso incidentale sostenendo, in via pregiudiziale, che l’appello era tardivo e quindi già inammissibile per decorso del termine lungo, con formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale delle controparti sul punto pregiudiziale della tardività dell’appello: verificata la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e quella di notificazione dell’appello, ha ritenuto spirato il termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis. Ne è derivato che l’appello era inammissibile e che la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato. Per tale ragione la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., senza esaminare i motivi del ricorso principale sul merito della procura e delle spese, e ha condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese di appello e di cassazione in favore di entrambe le resistenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati evocati come parametri dei motivi di ricorso principale e incidentale, per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 182 c.p.c.

    La parte ricorrente sosteneva che il giudice d’appello avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare il vizio della procura; la Corte non esamina il punto nel merito perché assorito dalla tardività dell’appello.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per censurare la condanna alle spese; la questione resta assorbita dall’esito pregiudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per contestare l’ulteriore onere fiscale; questione assorbita.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per tardività dell’appello.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte applica il termine lungo di impugnazione nel testo previgente, ritenendolo già spirato alla data di notificazione dell’appello.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Usato per cassare senza rinvio la sentenza di appello, poiché la causa non poteva essere proseguita in secondo grado.

  • art. 643 c.p.c.

    Richiamato per individuare il criterio rilevante ai fini della litispendenza e della decorrenza del regime processuale applicabile.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dalla società destinataria del monitorio.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Citata come disciplina sulla legalizzazione/apostille degli atti pubblici stranieri; la Corte d’appello l’aveva ritenuta applicabile, ma la Cassazione non decide su questo punto per l’assorbente tardività dell’appello.

  • legge n. 1253/1966

    Indicata come legge di esecuzione della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

  • legge n. 69/2009

    art. 46, comma 2; art. 46, comma 17

    Richiamata per la modifica dell’art. 182 c.p.c. e dell’art. 327 c.p.c., con rilievo sulla disciplina temporale applicabile.

  • legge n. 106/1990

    Citata quale legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles richiamata nel ricorso principale.

  • Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987

    Invocata dalla ricorrente principale per sostenere l’esenzione degli atti notarili dalla legalizzazione o da formalità equivalenti, ma il relativo motivo non è esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La tempestività dell’appello costituisce un presupposto processuale la cui mancanza comporta l’inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; tale questione può essere esaminata anche d’ufficio in cassazione se non decisa dal giudice di merito.
  • Quando l’appello è proposto oltre il termine lungo applicabile ratione temporis, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza di appello, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non può essere proseguita in secondo grado.
  • Le censure relative alla regolarità della procura alle liti, all’assegnazione del termine per la sanatoria, alle spese e al contributo unificato restano assorbite se viene accertata una ragione pregiudiziale di inammissibilità dell’impugnazione per tardività.
  • Nel computo del termine lungo d’impugnazione occorre applicare la disciplina tempore regit actum e sommare i periodi di sospensione feriale vigenti nei singoli anni interessati, secondo il criterio di computo previsto dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaLitisconsorzio necessario

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