Cassazione Penale, Ordinanza n. 19575/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per asserito difetto di legittimazione del querelante a proporre querela; con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma primo, n. 4, c.p. Il giudice di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già formulate in appello e non specificamente confrontato con le ragioni della decisione di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto l'attenuante richiede che il danno patrimoniale diretto e immediato sia di valore economico pressoché irrilevante; circostanza non ravvisata nella specie dalla corte territoriale.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso deve contenere motivi specifici e un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello integra motivo non specifico e determina l'inammissibilità.
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ricorre solo quando il pregiudizio economico diretto e immediato sia di valore pressoché irrilevante.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della specificità del ricorso, la critica deve costituire una reale confutazione delle ragioni poste a base della decisione di merito, non una mera riproduzione di argomenti già disattesi.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un danno economicamente quasi irrilevante, valutato come conseguenza diretta e immediata del reato.
- In tema di truffa, la legittimazione a proporre querela può spettare sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato, sia al soggetto che abbia subito il danno patrimoniale o sia proprietario del bene illecitamente appreso, potendo coesistere più soggetti passivi.
Come è indicizzato
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