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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03796/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un debitore esecutato proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da una banca, deducendo che il titolo esecutivo era un contratto di mutuo fondiario nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, T.U.B. e che, conseguentemente, non potesse operare l'esenzione dalla previa notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 41, comma 1, T.U.B. Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo, da un lato, che il mutuo fondiario potesse eventualmente essere convertito o riqualificato in mutuo ordinario e, dall'altro, che l'omessa notifica del titolo fosse comunque sanata dalla proposizione dell'opposizione. In cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 28 e 41 T.U.B. e degli artt. 479 e 480 c.p.c., sostenendo che, una volta esclusa la validità del mutuo fondiario, non sarebbe stato applicabile il regime esonerativo della previa notifica del titolo; con il secondo motivo lamentava inoltre la violazione degli artt. 479 e 156 c.p.c. per la ritenuta sanatoria del vizio di omessa notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il giudice di merito non aveva realmente affermato la nullità del mutuo fondiario, ma aveva esaminato anche l'ipotesi alternativa della sua conversione, poi ritenuta non praticabile alla luce del principio secondo cui il mutuo fondiario stipulato per un importo eccedente il limite di finanziabilità non è nullo. Conseguentemente, essendo il contratto comunque un mutuo fondiario, restava applicabile l'art. 41, comma 1, T.U.B., che esenta il creditore dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale risolto solo successivamente dalle Sezioni Unite. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)

    Il superamento del limite di finanziabilità non incide sulla validità del mutuo fondiario e non determina la nullità del contratto.

  • art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)

    esenzione dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo

    L'esenzione opera quando il credito azionato deriva da un mutuo fondiario validamente qualificato come tale, anche se l'importo eccede la soglia di finanziabilità.

  • art. 28 D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione della disciplina del mutuo fondiario.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta necessità della notifica del titolo esecutivo e alla sua asserita omissione.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti del precetto e alla notifica del titolo esecutivo.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla sanatoria dei vizi processuali per raggiungimento dello scopo.

  • art. 615 c.p.c.

    Evocato per la qualificazione dell'opposizione all'esecuzione, ma la Corte ha ritenuto più coerente la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi quanto alla doglianza sul quomodo dell'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    Ritenuto il corretto riferimento processuale della doglianza relativa alla mancata previa notifica del titolo, quale vizio del quomodo dell'esecuzione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella premessa sull'ammissibilità del ricorso straordinario, senza che la Corte ravvisasse ragioni ostative alla trattazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il superamento del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario non comporta, di per sé, la nullità del contratto né la sua conversione automatica in mutuo ordinario.
  • Quando il credito azionato deriva da un mutuo fondiario validamente qualificato come tale, trova applicazione l'esenzione dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo prevista dalla disciplina bancaria speciale.
  • La doglianza sulla mancata previa notifica del titolo esecutivo attiene al quomodo dell'esecuzione e va ricondotta, sul piano processuale, all'opposizione agli atti esecutivi quando si contesti il vizio del procedimento esecutivo e non il diritto sostanziale di procedere in executivis.
  • Se la questione oggetto del ricorso è stata risolta sulla base di orientamenti poi superati successivamente dalla giurisprudenza di legittimità, può disporsi la compensazione integrale delle spese per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieMutuoOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiBancario e finanziarioEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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