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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18416/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'amministrazione finanziaria per imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un decreto del tribunale fallimentare, con il quale, all'esito di una procedura concordataria, erano stati trasferiti alla contribuente più immobili. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendolo nullo per difetto assoluto di motivazione, poiché non conteneva l'indicazione dei criteri seguiti e delle norme applicate per determinare le imposte richieste. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, dell'art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986 e dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, sostenendo in sostanza che l'avviso fosse sufficientemente motivato. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che l'art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986 non va letto isolatamente, ma in coordinamento con l'art. 52 d.P.R. 131/1986 e con l'art. 7 L. 212/2000; ne consegue che, anche nell'ipotesi di registrazione d'ufficio, l'avviso di liquidazione deve indicare non solo gli estremi dell'atto e gli importi richiesti, ma anche i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, la base imponibile, l'aliquota applicata e i criteri matematici di determinazione del tributo. Poiché l'avviso riprodotto in ricorso conteneva l'indicazione dell'atto tassato e degli importi, ma non le norme applicate né i criteri di calcolo delle imposte, la CTR aveva correttamente dichiarato l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere "motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"

    La norma impone la motivazione degli atti tributari con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato ... L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma"

    L'avviso di accertamento/liquidazione è nullo se privo della motivazione richiesta, comprensiva di presupposti fattuali e ragioni giuridiche.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio ... Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare"

    La disposizione va letta in coordinamento con le norme generali sulla motivazione e non come deroga: l'avviso deve contenere anche i criteri di determinazione dell'imposta.

  • art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È richiamato quale norma di riferimento della pretesa impositiva, ma la decisione si fonda sul difetto di motivazione dell'avviso in relazione alle norme applicate e ai criteri di calcolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'avviso di liquidazione deve essere motivato in modo completo, indicando non solo l'atto tassato e la somma richiesta, ma anche le ragioni giuridiche e i criteri di calcolo della pretesa tributaria.
  • L'art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986 non deroga alla disciplina generale sulla motivazione degli atti tributari: va interpretato sistematicamente con l'art. 52 d.P.R. 131/1986 e con l'art. 7 L. 212/2000.
  • La validità dell'avviso non è assicurata dalla sola indicazione dell'importo liquidato; occorre che siano esplicitati base imponibile, aliquota applicata e norme utilizzate, così da consentire al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
  • Se l'avviso di liquidazione omette i criteri normativi e matematici di determinazione dell'imposta, è legittima la declaratoria di illegittimità per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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