Cassazione Civile, Sentenza n. 1231/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato il rigetto della domanda dell'Istituto volta ad ottenere contributi dalla Whirpool. L'INPS sosteneva che, ai sensi dell'art.7 d.lgs. n.148/2015, la decadenza biennale/semestre (termine di decadenza semestrale previsto dall'art.7, co.3) fosse impedita solo dal concreto conguaglio (ossia dalla compensazione effettiva tra contributi dovuti e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS) e non dalla mera presentazione di una domanda/istanza di autorizzazione al conguaglio, deducendo altresì che il meccanismo del conguaglio sarebbe automatico ma rilevante solo se perfezionato nei termini e non dalla semplice richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Pur affermando che la motivazione della Corte d'appello andava precisata, la Corte ha chiarito che l'art.7 d.lgs. n.148/2015 collega la decadenza al conguaglio o alla richiesta di rimborso, e che, per il conguaglio, rileva il momento del pagamento della differenza contributiva che perfeziona la compensazione impropria. Coordinando l'art.7 d.lgs. n.148/2015 con l'art.18, co.1 d.lgs. n.241/1997, la Corte ha stabilito che il conguaglio impedisce la decadenza se il pagamento della differenza contributiva avviene entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga in cui scade il semestre decadenziale. Nel caso concreto la società aveva effettuato il conguaglio con pagamento il 1.11.2016, dunque entro il termine del 16 novembre relativo al periodo di paga di ottobre, risultando tempestivo. La Corte ha altresì precisato che ritardi o errori nelle denunce mensili (flussi UniEmens) o l'uso di codici precedenti non incidono sul perfezionamento automatico della compensazione impropria. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate.
Norme richiamate
Stabilisce che le integrazioni salariali sono anticipate dal datore e poi rimborsate dall'INPS o conguagliate; la decadenza semestrale opera salvo che il conguaglio o la richiesta di rimborso siano effettuati entro il termine previsto; il conguaglio si perfeziona con il pagamento della differenza contributiva
Fissa il termine generale per i versamenti contributivi entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga; tale termine vale anche per il pagamento della differenza contributiva che perfeziona il conguaglio
Impone il termine per la trasmissione delle denunce mensili (flussi UniEmens) entro il giorno 30 del mese successivo; la Corte ha precisato che queste denunce servono al controllo ex post e non al perfezionamento del conguaglio
Rilevata la regola civilistica sull'adempimento parziale; la Corte ha detto che un conguaglio effettuato in misura errata costituisce adempimento parziale e lascia residuo credito contributivo dell'INPS
Richiamata per distinguere la compensazione impropria (automatismo contabile) dalla compensazione volontaria che richiede la volontà delle parti
Cass. sent. n.14711/2007
Giurisprudenza richiamata che ricondusse il meccanismo del conguaglio previdenziale alla compensazione impropria, perfezionata automaticamente con il pagamento
D.P.R. n.115/2002, art.13, co.1-quater
Norma procedurale citata in relazione al contributo unificato da versare in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il conguaglio tra contributi dovuti e retribuzioni anticipate (meccanismo di compensazione impropria) si perfeziona con il pagamento della differenza contributiva e non con la sola presentazione dell'istanza di autorizzazione.
- Il termine utile a impedire la decadenza semestrale è quello fissato per il pagamento contributivo (art.18 d.lgs. 241/1997): entro il 16 del mese successivo al periodo di paga in cui scade il semestre decadenziale.
- Le denunce mensili telematiche (flussi UniEmens) sono adempimenti successivi destinati al controllo e non condizionano il perfezionamento del conguaglio; ritardi o errori nelle denunce non annullano il conguaglio già perfezionato con il pagamento.
- Un conguaglio effettuato entro termine ma in misura errata costituisce adempimento parziale: la compensazione impropria si perfeziona, ma permane un residuo credito dell'INPS che potrà essere fatto valere.
- L'uso di codici previgenti o inesatti o le modalità operative dettate dall'INPS non possono derogare ai termini e agli effetti stabiliti dalla normativa primaria; la disciplina sostanziale di decadenza è dettata da legge e prevale su circolari o procedure operative.
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