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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1394/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conversione in rapporti di lavoro subordinato (e delle relative sanzioni) dei contratti di collaborazione a progetto stipulati dalla Cooperativa Vitalassistenza nel periodo 1.11.2013-31.12.2016. La ricorrente contestava che i 'progetti' indicati nei contratti fossero realmente specifici e distinti dall'oggetto sociale della Cooperativa e sosteneva la legittimità delle collaborazioni anche secondo la Circolare n.7/2013. In secondo luogo invocava il principio del legittimo affidamento e la tutela dell'affidamento in buona fede sulla base di precedenti accertamenti amministrativi/silenzio della PA che avrebbero fatto ritenere leciti i rapporti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Ha confermato che i verbali e l'istruttoria erano validi, che i contratti risultavano redatti in forma standardizzata senza predeterminazione di un risultato concreto distinto dall'oggetto sociale della Cooperativa e che, ai sensi dell'art. 69 D.lgs. 276/2003 (nella versione ratione temporis), l'assenza di individuazione a priori del progetto determina la conversione ope legis in rapporti subordinati sin dalla costituzione. L'eccezione di legittimo affidamento è stata rigettata perché non sussisteva un atto amministrativo favorevole o una prassi specifica che avesse esaminato la genuinità dei rapporti; il silenzio della PA non legittima di per sé l'affidamento. La Corte ha inoltre rifiutato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ritenendo la questione irrilevante per la decisione o già risolta dalla giurisprudenza. Condanna della ricorrente alle spese processuali pari a euro 8.000,00 oltre oneri e pagamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 124/2004, art. 13, co. 4, lett. a)

    Il verbale posto a base dell'ordinanza ingiunzione è stato ritenuto conforme ai requisiti formali richiesti dall'articolo, essendo quindi idoneo a fondare l'ingiunzione.

  • D.lgs. n. 276/2003, art. 69, co. 1

    Se un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è instaurato senza l'individuazione a priori di un progetto o programma di lavoro specifico, opera la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione; la verifica sulla legittimità del progetto si effettua a priori e non a posteriori.

  • D.lgs. n. 276/2003, artt. 61 e ss.

    Quadro normativo delle fattispecie relative alle collaborazioni coordinate e continuative e alle conseguenti discipline sanzionatorie; richiamati come riferimento per la qualificazione dei rapporti.

  • Circolare Ministero del Lavoro n. 7/2013

    La circolare può consentire margini di utilizzo di collaborazioni a progetto in ambiti socio-assistenziali solo se sussiste un accordo specifico e particolare sulle modalità operative con il destinatario finale; la Corte ha ritenuto che contratti standardizzati e ripetitivi non possano beneficiare di tale interpretazione.

  • Costituzione, art. 2

    Richiamata dalla ricorrente in chiave di principio generale; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo mutasse l'esito della qualificazione dei rapporti.

  • Costituzione, art. 41

    Invocata dalla ricorrente (riguardo all'attività economica) ma non ritenuta idonea a contrastare l'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro ove manchi un progetto specifico.

  • Legge n. 241/1990, art. 1

    La norma sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa è stata invocata per sostenere l'affidamento sulla prassi amministrativa, ma la Corte ha ritenuto mancanti gli elementi fattuali (atto favorevole o esame specifico) necessari a fondare l'affidamento.

  • Costituzione, art. 97

    Richiamata in relazione ai doveri di buona amministrazione; la Corte ha però valutato che non sussistessero atti o prassi che legittimassero l'affidamento invocato.

  • Legge n. 689/1981, art. 3

    Invocata in tema di esenzione dalla sanzionabilità per errore scusabile: la Corte ha ricordato che l'errore sulla liceità esclude la responsabilità solo se inevitabile e derivante da elemento esterno, assenza di cui nella fattispecie.

  • TFUE, art. 267 (ex art. 234 TCE)

    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE respinta: la Corte nazionale di legittimità ha ritenuto la questione non rilevante per la decisione oppure già risolta dalla giurisprudenza, pertanto non sussisteva l'obbligo di rinvio.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater

    Applicata in relazione all'obbligo processuale relativo al versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.

  • Legge n. 92/2012, art.1, co.23, lett. f) (riferimento ratione temporis)

    Menzi o ne la modifica normativa rilevante per l'applicazione ratione temporis dell'art. 69; la Corte ha interpretato la norma secondo la versione applicabile al periodo oggetto di accertamento.

Massime di principio

  • Quando un contratto di collaborazione a progetto non individua a priori e in modo specifico un risultato o progetto distinto dall'attività ordinaria del datore, l'art. 69 D.lgs. 276/2003 comporta la conversione automatica in rapporto subordinato sin dall'origine.
  • La valutazione della sussistenza di un progetto va fatta in base al contenuto negoziale e alla presenza di una predeterminazione del risultato; l'uso di modelli contrattuali standardizzati e ripetitivi è indice contrario all'autonomia del collaboratore.
  • La circolare ministeriale che consente margini di collaborazione in ambito socio-assistenziale richiede accordi specifici sulle modalità operative: non è sufficiente un riferimento generale se mancano accordi concreti e personalizzati.
  • Per fondare il legittimo affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione è necessario un atto o una prassi favorevole e specifica, ovvero un comportamento dell'organo competente che abbia concretamente portato il privato a ritenere legittimo un dato assetto; il mero silenzio o precedenti accertamenti non esaustivi non bastano.
  • L'errore sulla liceità del fatto esclude la sanzionabilità solo se inevitabile e derivante da un elemento esterno, e se l'interessato ha fatto tutto il possibile con l'ordinaria diligenza per rispettare la legge.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è obbligatorio se la questione non è rilevante per la decisione, è già stata affrontata dalla CGUE o la corretta interpretazione del diritto UE è così evidente da non lasciare dubbi ragionevoli.

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