Cassazione Civile, Sentenza n. 1394/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conversione in rapporti di lavoro subordinato (e delle relative sanzioni) dei contratti di collaborazione a progetto stipulati dalla Cooperativa Vitalassistenza nel periodo 1.11.2013-31.12.2016. La ricorrente contestava che i 'progetti' indicati nei contratti fossero realmente specifici e distinti dall'oggetto sociale della Cooperativa e sosteneva la legittimità delle collaborazioni anche secondo la Circolare n.7/2013. In secondo luogo invocava il principio del legittimo affidamento e la tutela dell'affidamento in buona fede sulla base di precedenti accertamenti amministrativi/silenzio della PA che avrebbero fatto ritenere leciti i rapporti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Ha confermato che i verbali e l'istruttoria erano validi, che i contratti risultavano redatti in forma standardizzata senza predeterminazione di un risultato concreto distinto dall'oggetto sociale della Cooperativa e che, ai sensi dell'art. 69 D.lgs. 276/2003 (nella versione ratione temporis), l'assenza di individuazione a priori del progetto determina la conversione ope legis in rapporti subordinati sin dalla costituzione. L'eccezione di legittimo affidamento è stata rigettata perché non sussisteva un atto amministrativo favorevole o una prassi specifica che avesse esaminato la genuinità dei rapporti; il silenzio della PA non legittima di per sé l'affidamento. La Corte ha inoltre rifiutato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ritenendo la questione irrilevante per la decisione o già risolta dalla giurisprudenza. Condanna della ricorrente alle spese processuali pari a euro 8.000,00 oltre oneri e pagamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
D.lgs. n. 124/2004, art. 13, co. 4, lett. a)
Il verbale posto a base dell'ordinanza ingiunzione è stato ritenuto conforme ai requisiti formali richiesti dall'articolo, essendo quindi idoneo a fondare l'ingiunzione.
D.lgs. n. 276/2003, art. 69, co. 1
Se un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è instaurato senza l'individuazione a priori di un progetto o programma di lavoro specifico, opera la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione; la verifica sulla legittimità del progetto si effettua a priori e non a posteriori.
D.lgs. n. 276/2003, artt. 61 e ss.
Quadro normativo delle fattispecie relative alle collaborazioni coordinate e continuative e alle conseguenti discipline sanzionatorie; richiamati come riferimento per la qualificazione dei rapporti.
Circolare Ministero del Lavoro n. 7/2013
La circolare può consentire margini di utilizzo di collaborazioni a progetto in ambiti socio-assistenziali solo se sussiste un accordo specifico e particolare sulle modalità operative con il destinatario finale; la Corte ha ritenuto che contratti standardizzati e ripetitivi non possano beneficiare di tale interpretazione.
Costituzione, art. 2
Richiamata dalla ricorrente in chiave di principio generale; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo mutasse l'esito della qualificazione dei rapporti.
Costituzione, art. 41
Invocata dalla ricorrente (riguardo all'attività economica) ma non ritenuta idonea a contrastare l'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro ove manchi un progetto specifico.
Legge n. 241/1990, art. 1
La norma sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa è stata invocata per sostenere l'affidamento sulla prassi amministrativa, ma la Corte ha ritenuto mancanti gli elementi fattuali (atto favorevole o esame specifico) necessari a fondare l'affidamento.
Costituzione, art. 97
Richiamata in relazione ai doveri di buona amministrazione; la Corte ha però valutato che non sussistessero atti o prassi che legittimassero l'affidamento invocato.
Legge n. 689/1981, art. 3
Invocata in tema di esenzione dalla sanzionabilità per errore scusabile: la Corte ha ricordato che l'errore sulla liceità esclude la responsabilità solo se inevitabile e derivante da elemento esterno, assenza di cui nella fattispecie.
TFUE, art. 267 (ex art. 234 TCE)
Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE respinta: la Corte nazionale di legittimità ha ritenuto la questione non rilevante per la decisione oppure già risolta dalla giurisprudenza, pertanto non sussisteva l'obbligo di rinvio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater
Applicata in relazione all'obbligo processuale relativo al versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Legge n. 92/2012, art.1, co.23, lett. f) (riferimento ratione temporis)
Menzi o ne la modifica normativa rilevante per l'applicazione ratione temporis dell'art. 69; la Corte ha interpretato la norma secondo la versione applicabile al periodo oggetto di accertamento.
Massime di principio
- Quando un contratto di collaborazione a progetto non individua a priori e in modo specifico un risultato o progetto distinto dall'attività ordinaria del datore, l'art. 69 D.lgs. 276/2003 comporta la conversione automatica in rapporto subordinato sin dall'origine.
- La valutazione della sussistenza di un progetto va fatta in base al contenuto negoziale e alla presenza di una predeterminazione del risultato; l'uso di modelli contrattuali standardizzati e ripetitivi è indice contrario all'autonomia del collaboratore.
- La circolare ministeriale che consente margini di collaborazione in ambito socio-assistenziale richiede accordi specifici sulle modalità operative: non è sufficiente un riferimento generale se mancano accordi concreti e personalizzati.
- Per fondare il legittimo affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione è necessario un atto o una prassi favorevole e specifica, ovvero un comportamento dell'organo competente che abbia concretamente portato il privato a ritenere legittimo un dato assetto; il mero silenzio o precedenti accertamenti non esaustivi non bastano.
- L'errore sulla liceità del fatto esclude la sanzionabilità solo se inevitabile e derivante da un elemento esterno, e se l'interessato ha fatto tutto il possibile con l'ordinaria diligenza per rispettare la legge.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è obbligatorio se la questione non è rilevante per la decisione, è già stata affrontata dalla CGUE o la corretta interpretazione del diritto UE è così evidente da non lasciare dubbi ragionevoli.
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