Cassazione Civile, Ordinanza n. 08576/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011 per ottenere dai propri assistiti il pagamento dei compensi professionali relativi all'attività difensiva svolta in un giudizio civile conclusosi con conciliazione. Il Tribunale aveva riconosciuto i compensi per studio, fase introduttiva e conciliazione, ma per quest'ultima aveva liquidato il 25% del compenso previsto per la stessa fase, invece del 25% del compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 6, d.m. 55/2014, sostenendo che la norma vada interpretata nel senso di riconoscere, in caso di conciliazione positiva, il compenso per la fase decisionale non svolta e, in aggiunta, l'aumento del 25% di tale compenso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, in caso di conciliazione giudiziale conclusa positivamente, il compenso per la fase conciliativa va parametrato al compenso previsto per la fase decisionale non svolta, aumentato fino a un quarto, e non già al 25% del compenso della fase conciliativa stessa. Conseguentemente ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Torino e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata quale base del procedimento sommario di cognizione utilizzato per la domanda di compensi professionali.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Norma richiamata per il rito applicabile alle controversie in materia di liquidazione dei compensi professionali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 4, comma 6, d.m. n. 55 del 2014
La Corte lo interpreta nel senso che, quando la controversia si definisce con conciliazione o transazione, va riconosciuto il compenso per la fase decisionale non svolta, aumentato fino a un quarto, e non il 25% del compenso della fase conciliativa calcolata autonomamente.
Richiamato incidentalmente per evidenziare che, dopo la sua entrata in vigore, l'aumento previsto dalla norma è divenuto un quarto secco.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di compensi dell'avvocato, la fase di conciliazione positiva va remunerata prendendo a base il compenso previsto per la fase decisionale non svolta, con possibilità di aumento fino a un quarto, secondo la disciplina tariffaria applicabile.
- La previsione di un incremento per la definizione conciliativa della controversia esprime un favor normativo per la soluzione bonaria della lite e non consente una liquidazione autonoma del solo 25% del compenso della fase conciliativa.
- Quando il giudice liquida i compensi professionali in modo difforme dal criterio normativo di commisurazione alla fase decisionale non svolta, ricorre violazione di legge censurabile in cassazione.
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