Cassazione Penale, Sentenza n. 36157/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per carenza motivazionale in relazione all'art.275, comma 3bis, c.p.p.: il ricorrente denunciava che non erano state indicate ragioni specifiche per escludere misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico). Si censurava altresì che il GIP avrebbe motivato con asserzioni non oggettive (presunta indisponibilità degli strumenti elettronici) e avrebbe fatto riferimento a precedenti per evasione inesistenti; la difesa contestava la motivazione come tautologica e priva del necessario confronto con le argomentazioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio di reciproca integrazione tra motivazione del GIP e del Tribunale del riesame, ritenendo che eventuali lacune possano essere sanate dalle argomentazioni dell'altro giudice. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione congrua e logica in ordine alla gravità indiziaria (riprese delle telecamere, confronto con foto segnaletiche) e al pericolo di recidiva (modalità della condotta e plurimi precedenti, anche per reati contro il patrimonio e art.416bis). Sulla questione degli arresti domiciliari con controllo elettronico, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera il braccialetto come modalità esecutiva della misura domiciliare e ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente escluso l'idoneità delle misure meno afflittive. Perciò il ricorso è inammissibile per carenza di specificità e omesso confronto con il provvedimento impugnato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art.94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Riferimento all'elemento di concorso di persone nel reato; usato per descrivere la fattispecie contestata (concorso nel furto)
Norma sostanziale che incrimina il furto in abitazione; la gravità indiziaria è stata valutata in rapporto agli elementi probatori relativi a tale fattispecie
Richiamata quale precedente penale rilevante: la circostanza di condanne pregresse per reati associativi ha contribuito alla valutazione del pericolo di recidiva
art.275, comma 3bis, cod.proc.pen.
Norma sull'onere motivazionale quando si applica la misura cautelare più afflittiva; la Corte ha ritenuto che l'onere sia assolto se il Tribunale esclude in radice l'idoneità delle misure meno afflittive e le motivazioni del riesame integrano quelle del GIP
art.275bis, comma 1, cod.proc.pen.
«salvo che le ritenga non necessarie»
Prevede le modalità di controllo elettronico con gli arresti domiciliari; la giurisprudenza richiamata considera il braccialetto elettronico una modalità esecutiva della misura domiciliare, per cui l'esclusione in radice della domiciliarità assolve l'onere motivazionale relativo all'adozione del controllo elettronico
art.274, lett. c), cod.proc.pen.
Criterio di necessità della misura cautelare riferito alla tutela delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione del reato), utilizzato dal Tribunale per giustificare la custodia in carcere
Riforma richiamata dalla giurisprudenza (Sez. U.) che ha inciso sull'onere motivazionale circa l'inidoneità degli arresti domiciliari controllati; contestualizza l'obbligo di motivazione del giudice ma, secondo successiva giurisprudenza, non sempre impone doppia motivazione quando la domiciliarità è esclusa in radice
art.94, comma lter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale collegata agli adempimenti da svolgere dopo la decisione; la sentenza dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La motivazione del GIP e del Tribunale del riesame si integrano: carenze motivazionali dell'uno possono essere sanate dalle argomentazioni dell'altro, quindi il ricorso per carenze generiche rischia l'inammissibilità se non confronta specificamente entrambi i provvedimenti
- La valutazione della pericolosità e della necessità della custodia cautelare è un apprezzamento di merito riservato al giudice; è sindacabile in Cassazione solo se manca una motivazione congrua e logica che spieghi la prognosi negativa circa l'attitudine dell'indagato a rispettare misure meno afflittive
- Il controllo elettronico (braccialetto) è considerato modalità esecutiva della misura degli arresti domiciliari e non una nuova tipologia di misura: se il giudice esclude in radice la domiciliarità per ragioni di pericolosità, non è sempre necessario un'esplicita motivazione separata sull'inefficacia del controllo elettronico
- Per impugnare con successo la scelta della misura cautelare, la difesa deve fornire un critico e specifico confronto con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato e non limitarsi a censure generiche o a ripetere formule di stile
- La presenza di condanne irrevocabili e la particolare modalità della condotta (es. riprese video che individuano la partecipazione) sono elementi forti per ritenere sussistente il pericolo di recidiva e giustificare misure cautelari più afflittive
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