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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23014/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado: 1) violazione di legge rispetto agli artt. 335, 405 e 407 c.p.p. per presunta tardiva iscrizione nel registro degli indagati (iscrizione il 31/12/2018, mentre la notitia sarebbe emersa con informativa del 30/06/2016) e conseguente utilizzabilità degli atti di indagine; 2) vizio di utilizzabilità delle intercettazioni per presunta selezione di conversazioni da parte del perito e mancata trascrizione completa; 3) vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sull'inutilizzabilità degli atti per iscrizione tardiva, richiamando orientamenti consolidati secondo cui la tardiva annotazione nel registro ex art. 335 c.p.p. non comporta automaticamente inutilizzabilità degli atti compiuti anteriormente; il termine delle indagini decorre dalla data di effettiva iscrizione e la valutazione della tempestività è rimessa alla discrezionalità del P.M. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: il ricorrente non ha indicato le singole conversazioni illegittime né l'incidenza della loro esclusione sul compendio probatorio. I motivi terzo e quarto (attenuanti generiche e determinazione della pena) sono stati rigettati come questioni di merito insindacabili in Cassazione, essendo la Corte di appello valida nel motivare il diniego delle attenuanti richiamando gravità, pluralità e recidiva abilità nella commissione di reati, e avendo adottato una pena base inferiore alla media edittale che non richiede spiegazione analitica. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La tardiva annotazione del nominativo nel registro delle notizie di reato non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti anteriormente; il termine per la durata massima delle indagini decorre dalla data di effettiva iscrizione

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel complesso delle regole procedurali relative al giudizio abbreviato e alla disciplina delle impugnazioni; rilevanza collegata alla contestazione sull'irregolarità degli atti d'indagine

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Il termine massimo delle indagini preliminari e le conseguenze della sua scadenza vanno computati dalla data di effettiva iscrizione dell'indagato; non si può ritenere automaticamente inutilizzabile l'attività svolta prima dell'iscrizione se l'iscrizione è avvenuta in un momento successivo

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione in Cassazione per il rito abbreviato; il ricorso è stato formato nei limiti di tale norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la sentenza condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dispone il versamento di una somma alla cassa delle ammende

  • art. 62-bis cod. pen.

    Modificato dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, la norma condiziona la concessione della diminuzione per incensuratezza a elementi di segno positivo; il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; il giudice di merito deve fare riferimento ai criteri ivi elencati e la motivazione che richiama la gravità del reato e la personalità dell'imputato è ritenuta sufficiente in sede di legittimità salvo illogicità o arbitrarietà

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali della misura della pena; richiamati come fondamento della discrezionalità del giudice del merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 110, 624, 625, 648, 61 n.2 cod. pen.

    Norme penali che descrivono i reati ascritti all'imputato (concorso di persone, furto, rapina, ricettazione ecc.); indicate nella scheda delle accuse oggetto del processo

  • art. 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022

    Norma richiamata per stabilire quale disciplina processuale (antecedente o modificata) si applica in ragione del tempo dell'iscrizione dei reati; qui la Corte applica la disciplina anteriore al d.lgs. 150/2022

Massime di principio

  • La tardiva iscrizione dell'indagato nel registro ex art. 335 c.p.p. non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti d'indagine: per far valere l'inutilizzabilità occorre dimostrare atti specifici illegittimi e la loro incidenza decisiva sul compendio probatorio
  • Le censure sulla utilizzabilità di intercettazioni richiedono indicazione puntuale delle conversazioni o atti contestati e dimostrazione dell'effetto della loro esclusione; censure generiche sono inammissibili
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito; la Cassazione non sostituisce la propria valutazione quando la motivazione del giudice di merito è non contraddittoria e richiama elementi ritenuti decisivi
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e necessita di motivazione più analitica solo quando la pena è di gran lunga superiore alla media edittale; pene sotto la media edittale possono essere motivate in termini più sintetici
  • In sede di Cassazione il ricorrente deve specificare la rilevanza e la decisività dell'errore denunciato rispetto al risultato decisorio; la genericità dei motivi comporta inammissibilità o rigetto

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