Cassazione Civile, Ordinanza n. 28737/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggeri)
La controversia
I ricorrenti avevano prenotato, tramite un'agenzia di viaggi, un viaggio di andata e ritorno per Tunisi nel mese di agosto 2010 e avevano acquistato i biglietti per l'imbarco su una determinata nave. Alla partenza furono informati di un problema tecnico alla nave prevista e accettarono di viaggiare con altra unità; l'imbarco avvenne però solo il giorno successivo, con sistemazione notturna in albergo, e il viaggio di ritorno avvenne ancora su un'altra nave, senza la cabina originariamente prenotata. Essi chiesero il risarcimento dei danni non patrimoniali e morali. I giudici di merito respinsero la domanda: il primo giudice per difetto di legittimazione passiva della società di navigazione e per irregolarità della notifica nei confronti del terzo vettore; la corte d'appello ritenne provato un disservizio ma negò la liquidazione del danno perché mancava una specifica prova del quantum e non riteneva possibile una liquidazione equitativa. In cassazione i ricorrenti dedussero: violazione dell'art. 1176 c.c. per non avere la corte valutato la responsabilità della società di navigazione anche quale mandataria con rappresentanza e per non avere applicato il criterio di responsabilità per gli ausiliari/fornitori; violazione dell'art. 1218 c.c. per avere escluso la responsabilità della medesima società e per avere erroneamente valorizzato la sua veste di mandatario; violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per avere negato il risarcimento pur in presenza di prova dell'inadempimento e del danno-conseguenza, con rifiuto ingiustificato della liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo e, inoltre, i primi due motivi, ritenendoli fondati nei termini indicati. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà applicare i principi affermati sulla responsabilità del debitore che si avvalga di terzi nell'esecuzione della prestazione e sulla necessità di procedere alla liquidazione equitativa del danno una volta provata l'esistenza dell'illecito o dell'inadempimento e la serietà del pregiudizio. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro di diligenza nell'esecuzione della prestazione; la Corte ha ritenuto che la società che assume l'esecuzione del trasporto non possa sottrarsi alla responsabilità per il cattivo espletamento dell'incarico affidato a terzi.
La responsabilità contrattuale del debitore è stata affermata perché la prestazione di trasporto, pur eseguita tramite terzi, resta imputabile al soggetto che l'ha assunta.
Il debitore risponde dell'inadempimento e dei danni cagionati dagli ausiliari o preposti di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione.
La Corte ha ritenuto errata la pretesa carenza di prova del danno nella misura in cui era già stata allegata e provata la fonte del pregiudizio, con necessità di procedere alla sua quantificazione secondo criteri equitativi.
Citato per l'ordine di intervento coatto del terzo vettore nel giudizio di merito.
Citato in relazione alla cancellazione della causa dal ruolo per mancata ottemperanza all'ordine di chiamata del terzo.
art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.
art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.
Norma processuale richiamata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
Citato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato come base del potere-dovere del giudice di procedere alla liquidazione equitativa sulla base di criteri valutativi logicamente apprezzabili e non arbitrari.
Massime di principio
- Quando il debitore assume l'obbligazione di eseguire una prestazione e si avvale di terzi per l'adempimento, risponde verso il creditore anche dell'operato di tali terzi, in quanto l'attività del sostituto/ausiliario è imputata al debitore ai fini dell'adempimento.
- La qualificazione del rapporto come mandato con rappresentanza non esclude, di per sé, la responsabilità della parte che abbia assunto l'esecuzione della prestazione verso il creditore finale, se essa ha concretamente organizzato o affidato a terzi l'esecuzione del servizio.
- In materia di responsabilità contrattuale, una volta provata l'esistenza dell'inadempimento o del disservizio e allegato un pregiudizio serio e non meramente bagatellare, il giudice non può arrestarsi a un non liquet per asserita mancanza di prova del quantum, ma deve procedere, se del caso, alla liquidazione equitativa.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è legittima quando sia certa l'esistenza del danno e vi sia una difficoltà oggettiva o particolare nella sua quantificazione; essa non può essere negata con la sola affermazione che manchino elementi aritmetici, se tali elementi non sono normalmente esigibili dal danneggiato.
- Il danno non patrimoniale va verificato in termini di effettiva lesione seria e grave di un interesse della persona costituzionalmente protetto; non basta la mera allegazione di disagi o fastidi, ma non è neppure necessario pretendere una prova rigorosa del quantum quando il danno sia in re ipsa quanto alla sua esistenza e sia solo da quantificare.
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