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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19241/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato la pena per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I motivi dedotti riguardavano: 1) asserito difetto di correlazione tra imputazione e sentenza per violazione degli artt. 521, comma 3, e 522 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il modesto principio attivo dell'eroina sequestrata non consentisse di ricavare il numero di dosi indicato e dunque non provasse la destinazione allo spaccio; 3) mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 o, in subordine, mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto le censure, in parte, non dedotte in appello e quindi non proponibili in cassazione, e per il resto generiche e non confrontate con la motivazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla correlazione tra accusa e sentenza, osservando che non vi era alcuna immutatio del fatto storico né pregiudizio al diritto di difesa e che la questione non era stata devoluta in appello. Ha inoltre reputato aspecifici gli ulteriori motivi, valorizzando la motivazione della Corte di appello sulla destinazione allo spaccio della sostanza: sostanza già confezionata in 134 involucri, quantitativo corrispondente a circa 229 dosi medie singole, rinvenimento in orario notturno in zona notoriamente dedita allo spaccio, tentativo di fuga, condizioni economiche precarie e precedente specifico. Ha ritenuto congrua anche l'esclusione del fatto di lieve entità, evidenziando che la valutazione complessiva del fatto escludeva la minima offensività e mostrava indici di professionalità dell'agire. Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che è sufficiente motivare sull'assenza di elementi positivi. Infine, ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'art. 131-bis c.p., sia perché non proposta in appello, sia perché incompatibile con il complessivo quadro fattuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva della minima offensività, desumibile da quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; può essere esclusa quando emergano indici di professionalità o di spaccio non occasionale.

  • art. 521, comma 3, c.p.p.

    La corrispondenza tra accusa e sentenza non è violata se non vi è immutatio del fatto storico contestato né pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 522 c.p.p.

    La nullità per difetto di correlazione richiede una effettiva alterazione del fatto contestato; in assenza di ciò la doglianza è infondata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con un quadro fattuale complessivamente connotato da significativa offensività e professionalità dell'agire.

  • art. 62-bis c.p.

    Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente motivare sull'assenza di elementi o circostanze positive, non essendo l'incensuratezza da sola decisiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello, quando la relativa omissione di pronuncia derivi dalla mancata introduzione del tema nel gravame di merito.
  • La doglianza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza è infondata se dagli atti non emerge alcuna mutatio del fatto storico e non risulta compromesso il diritto di difesa.
  • In materia di stupefacenti, il solo dato quantitativo non fonda automaticamente la destinazione allo spaccio, ma può concorrere con altri indici oggettivi e soggettivi, tra cui modalità di confezionamento, contesto spazio-temporale, comportamento dell'agente e condizioni personali.
  • Il fatto di lieve entità richiede una minima offensività valutata complessivamente; la presenza di indici di professionalità, pluralità di dosi, confezionamento in involucri e fuga dell'agente può legittimamente escluderne l'applicazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi, senza che l'incensuratezza imponga di per sé il riconoscimento del beneficio.
  • La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando il complessivo quadro fattuale evidenzi una condotta non occasionale e connotata da apprezzabile offensività.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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