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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15999/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e diretto a ottenere una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in furto in abitazione e aggravamento ex art. 625 c.p. Il ricorso deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si risolveva nella riproposizione delle stesse censure già svolte in appello e nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, in assenza di reali vizi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. È stato inoltre evidenziato che il ricorso era aspecifico perché non si confrontava con un elemento valorizzato dai giudici di merito, ossia il rinvenimento della maglietta presso l'imputato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma di concorso di persone nel reato, in relazione all'addebito confermato nei giudizi di merito

  • art. 624-bis c.p.

    indicata come norma incriminatrice del fatto contestato, insieme all'art. 625 c.p.

  • art. 625 c.p.

    richiamata quale norma aggravatrice del reato patrimoniale contestato

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione coerente, completa e logicamente argomentata.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La denuncia del vizio di motivazione è scrutinabile solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; in difetto, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
  • Un ricorso è aspecifico quando omette di confrontarsi con gli elementi probatori decisivi valorizzati dai giudici di merito, perché in tal caso difetta una critica effettiva e puntuale della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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