Cassazione Civile, Ordinanza n. 19591/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società aveva proposto reclamo contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento, sostenendo che mancassero i presupposti dell'insolvenza: vi sarebbe stato un solo creditore istante, controcrediti idonei a superare la soglia di cui all'art. 15, nono comma, l. fall., e crediti tributari in gran parte rateizzati; per la parte residua, la società affermava di poter far fronte ai debiti con l'attivo patrimoniale e i ricavi della gestione caratteristica. La Corte d'appello aveva invece valorizzato il credito retributivo di un lavoratore non pagato, altri crediti di lavoro, debiti tributari iscritti a ruolo non integralmente rateizzati, l'inattendibilità del bilancio 2017 e l'insufficienza di un contratto di collaborazione a ripianare l'esposizione. In cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 5 l. fall. e omesso esame di fatti decisivi, contestando: la rilevanza del rifiuto di pagamento di un solo creditore; il mancato rilievo della rateizzazione tributaria; la valutazione del bilancio e del patrimonio netto positivo; l'inidoneità del contratto di collaborazione e del piano finanziario; l'omesso esame dell'indice di Altman, dell'elevata liquidità e dell'assenza di protesti, esecuzioni, segnalazioni in centrale rischi e sconfinamenti bancari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione impugnata è conforme al principio secondo cui lo stato di insolvenza può risultare anche dall'inadempimento verso un solo creditore e non presuppone una pluralità di creditori; ha inoltre evidenziato il carattere fortemente sintomatico del credito retributivo di lavoro dipendente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il giudice di merito aveva già valorizzato l'inadempimento verso il lavoratore e il debito erariale non rateizzato, e la diversa quantificazione del residuo debito tributario è stata considerata estranea alla ratio decidendi. I motivi dal terzo al sesto sono stati dichiarati inammissibili poiché sollecitavano una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello ritenuta incensurabile. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
Lo stato di insolvenza è desumibile dall'incapacità strutturale dell'imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e può risultare anche da un solo inadempimento, specie se riferito a un credito retributivo di lavoro dipendente.
La soglia di fallibilità richiamata dalla ricorrente non è stata ritenuta superata in base alle censure proposte, perché la Corte ha valorizzato altri debiti e l'inadempimento sintomatico già accertati nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Viene richiamato come parametro delle censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati reputati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi o miravano a rivalutazioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto storico operata dal giudice di merito.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
È richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, non è necessaria una pluralità di creditori: anche l'inadempimento verso un solo creditore può costituire indice sufficiente, se esprime l'incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- Il mancato pagamento di crediti retributivi di lavoro dipendente è particolarmente sintomatico dello stato di insolvenza, perché rivela una difficoltà finanziaria più grave e immediatamente percepibile rispetto all'inadempimento di crediti di natura commerciale.
- La rateizzazione di una parte del debito non esclude di per sé l'insolvenza, se residuano debiti non rateizzati o altri elementi obiettivi incompatibili con la capacità dell'impresa di adempiere regolarmente.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione sia sorretta da una valutazione globale e coerente degli indici di insolvenza.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando la censura mira, in realtà, a ottenere un diverso apprezzamento di elementi già considerati o comunque inidonei a scalfire la ratio decidendi.
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