Cassazione Civile, Ordinanza n. 08968/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un commercialista un maggior reddito professionale non dichiarato ai fini IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2011. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado sfavorevole in parte al contribuente. In Cassazione il ricorrente aveva proposto cinque motivi di ricorso. Prima dell'esame dei motivi, tuttavia, ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla cosiddetta rottamazione-quater ex art. 1, commi 231 e seguenti, L. n. 197/2022, allegando domanda di definizione agevolata, comunicazione dell'agente della riscossione sulle somme dovute e ricevute di pagamento delle rate. La Corte ha rilevato che la documentazione riguardava cartelle di pagamento e non recava alcun riferimento all'avviso di accertamento oggetto del giudizio, sicché non era possibile dichiarare l'estinzione del processo. Ha però ritenuto che la richiesta del ricorrente evidenziasse una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rendendo il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte non ha esaminato i cinque motivi di ricorso. Ha escluso la declaratoria di estinzione del giudizio perché la documentazione prodotta si riferiva a cartelle di pagamento e non all'avviso di accertamento impugnato. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese processuali e negando l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la causa di inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022
La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione può rilevare ai fini dell'interesse al giudizio, ma nel caso concreto la documentazione prodotta non consentiva di collegarla all'avviso di accertamento oggetto della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta alla sua proposizione.
Massime di principio
- La richiesta di estinzione del giudizio fondata sull'adesione a una definizione agevolata deve essere sorretta da documentazione idonea a riferirsi al preciso atto impugnato nel giudizio pendente; in mancanza, non può essere dichiarata l'estinzione.
- Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sopravviene una situazione che fa venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta inammissibilità del ricorso esime la Corte dall'esame dei motivi di censura e può giustificare la compensazione delle spese.
- Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera quando l'inammissibilità del ricorso dipende da un fatto sopravvenuto successivo alla sua proposizione.
Come è indicizzato
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