Cassazione Civile, Ordinanza n. 35097/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, sostenendo che il servizio prestato dal 1994 al 2010 dovesse essere considerato in modo unitario alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza soluzione di continuità. Il Fondo previdenziale aveva proposto opposizione, ma sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano ritenuto che il periodo svolto presso l’Ente Tabacchi Italiano fosse avvenuto in distacco e non in trasferimento, con conseguente permanenza del rapporto con il Ministero e diritto del lavoratore al TFR per l’intero periodo. In cassazione il Fondo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che il lavoratore fosse stato trasferito all’ETI, che fosse stato cancellato dai ruoli del MEF nel 2002, che il trattamento economico fosse stato pagato da altro soggetto e che, comunque, non poteva spettare una riliquidazione complessiva ma solo, eventualmente, una quota riferita al periodo presso ETI. La Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità, perché non si confrontava realmente con la motivazione d’appello e si limitava a contrapporre una ricostruzione fattuale apodittica e non documentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non conteneva una critica puntuale alla ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei documenti e dei fatti senza spiegare perché la Corte territoriale avesse errato nel valorizzarli. È stato inoltre osservato che, una volta accertata la permanenza del rapporto con il MEF e il mero distacco presso ETI, la riliquidazione dell’intero TFR risultava coerente con l’anzianità maturata nel rapporto unico. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato per disciplinare il personale già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, iscritto in ruoli provvisori del MEF e temporaneamente distaccato presso ETI, poi progressivamente trasferito in base ai fabbisogni
art. 6 d.p.r. 1034/1984
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma non è svolta una specifica interpretazione nel merito della decisione
d.p.r. 211/1981
richiamato dal ricorrente come norma violata, senza autonoma interpretazione nel merito
richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara il motivo carente di specificità
richiamato come norma sul vizio denunciato in cassazione
richiamato come norma sul vizio denunciato in cassazione
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell’adunanza camerale
la Corte lo richiama quale base del requisito di specificità del ricorso per cassazione, che impone di indicare in modo puntuale le ragioni dell’errore della sentenza impugnata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o ripetere le difese svolte nei gradi di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda sull’interpretazione di documenti, il ricorrente deve spiegare in modo puntuale perché quei documenti sarebbero stati erroneamente valutati; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L’affermazione di un fatto decisivo in cassazione deve essere sorretta da un adeguato confronto con gli atti richiamati: deduzioni meramente apodittiche o prive di indicazione degli elementi probatori non superano il vaglio di specificità.
- Il distacco del lavoratore non comporta di regola novazione soggettiva né nascita di un nuovo rapporto con il soggetto presso cui la prestazione è resa, ma solo una modificazione dell’esecuzione del medesimo rapporto di lavoro.
- Se viene accertata la permanenza di un unico rapporto di lavoro e la continuità dell’anzianità di servizio, la riliquidazione del trattamento di fine rapporto può essere effettuata sull’intero periodo lavorativo maturato nel rapporto originario.
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