Cassazione Penale, Sentenza n. 13915/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del Gup di Reggio Calabria per vari motivi. Motivo principale (sollevato da più ricorrenti): assoluta carenza di motivazione in ordine alla misura di sicurezza della confisca. Altri motivi: errata qualificazione giuridica dei reati (Anastasio), mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Cepollaro, Devoto e Gitano), e contestazione della condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili (Cepollaro). Il Procuratore generale ha richiesto annullamento limitato alla motivazione della confisca, con inammissibilità nel resto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla confisca proposto da più ricorrenti (Anastasio primo motivo, De Maio unico motivo, Devoto e Gitano primo motivo, Fabretti) ritenendolo ammissibile e fondato. Ha affermato il principio che, anche nella sentenza di patteggiamento, la confisca richiede una motivazione compatibile con la natura succinta della decisione ma non assente; la formula "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" è stata ritenuta insufficiente. Di conseguenza la sentenza è stata annullata limitatamente alla disposta confisca e rinviata per nuovo giudizio su quel punto. Gli altri motivi (errata qualificazione del fatto proposto da Anastasio; contestazioni relative all'art. 129 e alla condanna alle spese proposte da Cepollaro, Devoto, Gitano e gli altri) sono stati dichiarati manifestamente infondati o inammissibili alla luce dell'irrigidimento dell'impugnabilità nelle sentenze di patteggiamento operato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; in particolare la Corte ha ritenuto che l'erronea qualificazione sia sindacabile in cassazione solo se l'errore è manifesto e che le doglianze circa la mancata verifica delle cause di proscioglimento siano, salvo profili tassativi, inammissibili.
Norme richiamate
Disciplina del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui rilevante per inquadrare la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento a determinate ipotesi tassative (errore manifesto nella qualificazione del fatto, ecc.); la Corte ricorda che molte censure comuni risultano inammissibili salvo i casi espressamente previsti.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) vizi di violazione di legge; lett. e) vizio della motivazione. La Corte ha qualificato alcuni motivi come inammissibili per essere ricadenti nell'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, e altri come ammissibili quando attengono alla carenza motivazionale della confisca.
Prevede la verifica di cause estintive o di non procedibilità; la Corte ha richiamato il consolidato orientamento che nelle sentenze di patteggiamento tali profili sono in genere non sindacabili in cassazione salvo i casi espressamente ammessi.
art. 111, comma 7 Cost.
Rilevanza costituzionale del diritto all'impugnazione per violazione di legge; la Corte ha richiamato la centralità del principio nel consentire il ricorso per la mancanza di motivazione sulla confisca come ipotesi di illegittimità.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha escluso che le doglianze sui profili commisurativi della pena possano essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento la confisca, anche se disposta in esito all'accordo, richiede comunque una motivazione non meramente formulaica: la generica indicazione del sequestro non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione può essere ammesso per carenza di motivazione relativa alla confisca anche dopo le modifiche legislative sul patteggiamento; tale vizio configura una violazione di legge rilevante.
- Le censure sulla errata qualificazione giuridica del fatto in patteggiamento sono sindacabili in cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal testo della sentenza e del capo di imputazione.
- Le doglianze basate sulla mancata verifica di cause di proscioglimento (art. 129) sono, di norma, inammissibili in cassazione per le sentenze di patteggiamento salvo i casi tassativi previsti dalla norma che limita l'impugnabilità.
- La condanna alle spese processuali a favore della parte civile in sede di patteggiamento è legittima quando la costituzione della parte civile sia intervenuta prima dell'accordo; il giudice deve motivare solo in presenza di elementi contrari.
- In caso di patteggiamento il sindacato della Corte di Cassazione è più limitato rispetto al processo ordinario: molte questioni valutative e commisurative della pena non sono sindacabili se non rientrano fra le ipotesi tassative di cui all'art. 448, comma 2-bis.
- Quando si impugna una sentenza di patteggiamento, è essenziale collegare le censure alla motivazione della sentenza e ai capi di imputazione: l'assenza di specificità e di confronto con la motivazione esposta comporta l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
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