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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25722/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale amministrativo regionale, decidendo su due giudizi riuniti proposti da una società radiotelevisiva provinciale contro provvedimenti ministeriali di richiesta di pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per collegamenti in ponte radio previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione. Il TAR ha chiesto alle Sezioni Unite di dichiarare la giurisdizione del giudice tributario, richiamando un precedente relativo ai contributi per il funzionamento dell'AGCOM; in subordine, in relazione ai contributi ex art. 35, ha prospettato la giurisdizione del giudice ordinario. La società privata, nel controricorso, ha insistito per la giurisdizione tributaria; il Ministero ha sostenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La controversia riguardava somme richieste per gli anni 2014-2017 e 2018-2021, con successiva cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno escluso la natura tributaria sia dei diritti amministrativi ex art. 34 d.lgs. 259/2003 sia dei contributi ex art. 35 dello stesso decreto, osservando che tali somme non sono coattive in senso tributario, ma si collocano nel rapporto provvedimentale instaurato con il rilascio dell'autorizzazione generale o della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con funzione di corrispettivo o di compartecipazione ai costi amministrativi. È stata pertanto affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. m), c.p.a. per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. 259/2003

    non integra una prestazione tributaria; è una somma collegata al rilascio dell'autorizzazione generale e alla copertura dei costi amministrativi del Ministero

  • art. 35 d.lgs. 259/2003

    contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri

    non ha natura tributaria; costituisce corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa e rientra nella sfera provvedimentale amministrativa

  • art. 133, comma 1, lett. m), d.lgs. 104/2010

    controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche

    radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in esame

  • art. 135, lett. b), d.lgs. 104/2010

    conferma la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio per le controversie attratte dalla giurisdizione esclusiva

  • art. 34, comma 2-ter, d.lgs. 259/2003

    la previsione di rettifiche degli importi in base al confronto tra diritti riscossi e costi sostenuti conferma il collegamento ai costi amministrativi e non alla capacità contributiva

  • art. 38, comma 3, All. 25 d.lgs. 259/2003

    richiamato in raffronto per distinguere contributi diversi, qualificati come corrispettivi per frequenze accessorie e supplementari

  • art. 2, comma 14, d.lgs. 261/1999

    precedente richiamato solo per analogia nel diverso caso dei contributi AGCOM

  • sentenza Corte cost. n. 165/2021

    ha ritenuto la giurisdizione amministrativa sui diritti amministrativi e ha escluso che il richiamo a diritti soggettivi basti a devolvere la lite al giudice ordinario

  • Cass., Sez. U, n. 21961/2021

    precedente invocato dal TAR, ma ritenuto non sovrapponibile alla fattispecie odierna

  • Cass., Sez. U, n. 32121/2022

    richiamata per distinguere i contributi integrativi relativi ad autorizzazioni temporanee all'uso di frequenze, devoluti al giudice ordinario, dai contributi dell'art. 35

Massime di principio

  • Una somma imposta in connessione con un provvedimento autorizzatorio o concessorio non è necessariamente tributaria: occorre verificare se sia caratterizzata da coattività in senso fiscale, assenza di sinallagma e collegamento a una pubblica spesa connessa a capacità contributiva.
  • I diritti amministrativi dovuti per la gestione e il controllo di un regime autorizzatorio possono restare estranei alla materia tributaria quando sono commisurati ai costi dell'attività amministrativa e risultano funzionalmente collegati al provvedimento amministrativo presupposto.
  • I contributi richiesti per la concessione del diritto d'uso di una risorsa pubblica scarsa, quando costituiscono corrispettivo o compartecipazione ai costi amministrativi del relativo regime, non hanno natura tributaria e le relative controversie appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La qualificazione della pretesa come 'diritto soggettivo' o come azione di ripetizione dell'indebito non basta, da sola, a radicare la giurisdizione ordinaria se la controversia investe comunque l'esercizio di un potere amministrativo e rientra in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva.
  • Per distinguere tra giurisdizione amministrativa e ordinaria occorre comparare la struttura della pretesa concreta con quella di eventuali precedenti giurisprudenziali: la diversità della base normativa e della funzione economico-giuridica della somma può condurre a soluzioni opposte.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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