Cassazione Penale, Sentenza n. 23677/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato è stato condannato con decreto penale (28/08/2023) per violazione dell'art. 186 cod. strada; il decreto è stato notificato il 23/11/2023 presso lo studio del difensore d'ufficio, eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. Il difensore di fiducia, nominato il 13/12/2023, ha proposto opposizione il 20/12/2023, poi riconosciuta tardiva; l'imputato ha richiesto (istanza del 5/01/2024) la restituzione nel termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., sostenendo di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto perché la comunicazione del difensore d'ufficio (lettera del 27/11/2023 inviata per posta ordinaria) non gli sarebbe pervenuta in tempo. Il GIP ha respinto la richiesta motivando con il richiamo al "caso fortuito" e alla "forza maggiore" (art. 175, comma 1 c.p.p.) e ha dichiarato esecutivo il decreto; il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo l'applicazione erronea della normativa e chiedendo la restituzione ai sensi del comma 2.
La decisione
La Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Lucca, Ufficio G.i.p., adito a giudice diverso. La Corte ha ritenuto che il GIP ha applicato una motivazione non pertinente (art. 175, comma 1) invece del corretto riferimento all'art. 175, comma 2, c.p.p.; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui sull'istante grava un onere di allegazione e non di prova circa la mancata conoscenza effettiva del decreto e che la notifica al difensore domiciliatario non è di per sé prova della conoscenza effettiva. Ne consegue che il GIP avrebbe dovuto svolgere accertamenti o comunque disporre la restituzione se sussisteva incertezza obiettiva circa la tempestiva conoscenza.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. comma 2
«L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato»
Si applica quando l'imputato allega di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto penale; l'onere è di allegazione, non di prova; il giudice deve verificare l'effettiva conoscenza e, in caso di incertezza, disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione.
art. 175 cod. proc. pen. comma 1
Regola la restituzione nei casi di caso fortuito o forza maggiore; non pertinente quando la questione è la mancata conoscenza effettiva del decreto notificato, perché per questa fattispecie rileve il comma 2.
Richiama la disciplina della restituzione nei termini con riferimento al decreto penale di condanna; conferma il rimando al meccanismo previsto dall'art. 175 c.p.p.
Consente l'elezione di domicilio presso il difensore; tuttavia la Corte osserva che la notifica presso il difensore domiciliatario non è di per sé prova dell'effettiva conoscenza dell'imputato.
art. 186 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Norma sostanziale relativa alla guida sotto l'influenza dell'alcool; specifica il tipo di reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna.
Ha modificato l'art. 175 c.p.p.; la giurisprudenza interpreta tali modifiche come avendo istituito un onere di allegazione (non di prova) a carico dell'istante che richiede la restituzione per mancata conoscenza effettiva.
Massime di principio
- La notifica del decreto penale al difensore domiciliatario (o all'avvocato di fiducia) non costituisce di per sé prova certa della conoscenza effettiva da parte dell'imputato; può pertanto sussistere il diritto alla restituzione dei termini se l'imputato allega di non aver avuto tempestiva conoscenza.
- Quando si chiede la restituzione per mancata conoscenza, l'onere a carico dell'istante è di allegazione e non di piena prova: il giudice deve eventualmente svolgere accertamenti e, in caso di incertezza obiettiva sulla tempestività della conoscenza, disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione.
- Il giudice non deve confondere le ipotesi previste dal comma 1 (caso fortuito/forza maggiore) con quella del comma 2 dell'art. 175 c.p.p.; la scelta del corretto parametro normativo è determinante per l'esito dell'istanza.
- Se la comunicazione o avviso al difensore è avvenuta tramite posta ordinaria, ciò può non essere sufficiente a dimostrare la tempestiva conoscenza da parte dell'imputato, soprattutto quando vi siano elementi che rendono plausibile il mancato ricevimento.
- In presenza di elezione di domicilio presso il difensore, l'accertamento giudiziale sulla effettiva conoscenza dell'imputato deve prendere in considerazione circostanze concrete (modalità di comunicazione, tempi, avvicendamenti di difensori) prima di dichiarare inefficace la richiesta di restituzione.
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