Cassazione Penale, Sentenza n. 46480/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 18/04/2023 che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena (pena originaria: 1 anno e 6 mesi, applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). Il ricorrente ha dedotto: (1) nullità assoluta del provvedimento per violazione del contraddittorio ex art. 666, comma 3, e art. 674 c.p.p., perché l'ordinanza sarebbe stata adottata senza la celebrazione dell'udienza camerale né prova della notifica dell'avviso di udienza al difensore e all'interessato (violazione art. 179 c.p.p.); (2) estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p., sostenendo che siano decorso 10 anni dalla pronuncia divenuta irrevocabile (sentenza che ha risolto la condizione del 10/02/2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo. Ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale richiede la celebrazione dell'udienza camerale con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero (artt. 674 e 666, comma 3, c.p.p.), e che l'omessa celebrazione o l'incertezza in merito (in mancanza del verbale, a causa dello smarrimento degli atti) determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Il secondo motivo (prescrizione) è stato ritenuto assorbito e potrà essere riproposto nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
La decisione sulla revoca della sospensione condizionale della pena deve essere preceduta da un'udienza camerale in contraddittorio; la partecipazione del difensore e del pubblico ministero è necessaria
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Complementa l'art. 674 richiedendo il contraddittorio nella fase decisoria sulla sospensione condizionale e la necessità di garantire la partecipazione delle parti
Prevede la nullità assoluta per violazioni che ledono il diritto di difesa; l'omessa celebrazione dell'udienza in contraddittorio integra tale nullità
Consente la rilevazione d'ufficio delle nullità di ordine generale e assolute nel procedimento, comprese quelle derivanti dalla violazione del contraddittorio
Disciplina la prescrizione della pena; nel caso specifico il ricorrente ha dedotto l'estinzione della pena per decorso del termine (motivo assorbito dalla Cassazione e non deciso nel merito)
art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento con rinvio quando è accertata una causa di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.; norma richiamata per il rimedio applicabile
art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Collegata all'art. 623 per stabilire il regime di annullamento e rinvio in caso di nullità; applicata per giustificare il rinvio per nuovo giudizio
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica il vizio di motivazione per cassazione relativo a inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto, lett. usata dal ricorrente per formulare i motivi
Norma relativa al giudizio abbreviato o alla definizione concordata (applicata in sede di primo giudizio per l'imposizione della pena che era stata sospesa condizionalmente)
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena richiede obbligatoriamente l'udienza in camera di consiglio in contraddittorio con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero; l'omissione configura nullità assoluta
- La mancanza del verbale d'udienza o l'incertezza sulla notifica dell'avviso di udienza, specie se gli atti sono stati ricostituiti dopo smarrimento, giustificano l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio
- La nullità assoluta per violazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni grado e comporta in genere l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale
- Questioni di merito successive (es. prescrizione della pena) possono essere assorbite dalla decisione sulla nullità procedurale ma restano proponibili nel giudizio di rinvio
- Quando si contesta la regolarità formale di un provvedimento dell'esecuzione, è opportuno richiedere l'acquisizione del verbale e di ogni atto notificatorio; l'assenza di tali documenti può favorire il ricorrente
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