Cassazione Penale, Sentenza n. 47662/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare in corso o la sua sostituzione con altra meno afflittiva; il ricorrente denunciava violazione o errata applicazione degli artt. 300, 310, 656 e 657 c.p.p., sostenendo che il ricorso in materia di misura cautelare fosse ammissibile anche dopo che la sentenza di condanna nel merito sia passata in giudicato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza d'interesse. Ha ritenuto che le misure cautelari abbiano natura servente e perdano funzione quando interviene una sentenza di condanna divenuta irrevocabile ed eseguibile, aprendo la fase esecutiva che esclude la remissione in libertà. Ha inoltre richiamato l'interpretazione secondo cui l'interesse alla decisione va valutato al momento della decisione, tenendo conto dei fatti sopravvenuti, e che l'impugnazione "de libertate" ai sensi dell'art. 310 c.p.p. è legittimata solo per l'imputato e non per il condannato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per il contrasto sulla rilevanza delle indicazioni per la prosecuzione delle misure non custodiali; la Corte segnala che le indicazioni di cui all'art.300 non impediscono l'irrilevanza delle misure cautelari una volta che sia esecutiva la sentenza di condanna
Interpretato nel senso che l'impugnazione "de libertate" è legittimata solo dall'imputato (o dal suo difensore) e non dal condannato: la sentenza definitiva di condanna a pena detentiva eseguibile apre una fase incompatibile con la verifica tipica del giudice ordinario a fini cautelari
Richiamato per spiegare che, quando vi sia stata applicazione della custodia in carcere, lo stato restrittivo persiste senza possibilità di sospensione (comma 9, lett. b) e che, se è in corso esecuzione di arresti domiciliari, la restrizione resta fino alla decisione del tribunale di sorveglianza (comma 10)
Citato quale norma del capo relativo alle impugnazioni in materia di misure cautelari; la sentenza richiama l'insieme normativo per valutare limiti di ammissibilità e di interesse
Applicato per disporre l'inserimento del provvedimento nella cartella personale del detenuto, come previsto dalla normativa sulle annotazioni nelle strutture detentive
Massime di principio
- L'interesse a impugnare misure cautelari va valutato al momento della decisione e tiene conto dei fatti sopravvenuti: una domanda può diventare priva di interesse se sopravviene una condanna esecutiva
- Le misure cautelari hanno funzione servente rispetto al processo; quando la condanna diviene irrevocabile ed eseguibile si apre la fase di esecuzione che rende inadeguato il rimedio cautelare ordinario
- L'impugnazione "de libertate" ai sensi dell'art. 310 c.p.p. è riservata all'imputato (o al suo difensore): il mutamento dello status in condannato può precludere la via cautelare ordinaria
- Se la misura cautelare era non custodiale, la sua prosecuzione può risultare irrilevante alla luce della condanna esecutiva; se era custodiale, lo stato restrittivo può proseguire senza sospensione secondo le disposizioni di esecuzione (art. 656 c.p.p.)
- In situazioni analoghe, valutare la possibilità di agire tramite i rimedi della fase esecutiva (tribunale di sorveglianza, istanze esecutive) piuttosto che tramite il ricorso cautelare, quando sia intervenuta una sentenza definitiva eseguibile
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