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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32377/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta contro un precetto fondato su una cambiale protestata e insoluta, intimato per il pagamento di una somma di denaro. Gli opponenti sostenevano che il titolo fosse inidoneo a legittimare l’azione esecutiva, che la cambiale fosse stata rilasciata solo a garanzia di una diversa obbligazione regolata da una scrittura privata, che il debito fosse stato integralmente adempiuto e che il credito fosse comunque prescritto. Il tribunale rigettava l’opposizione per mancata prova delle eccezioni. In appello gli opponenti insistevano anche sulla violazione di un patto di riempimento del titolo cambiario e sull’erronea esclusione della prova dell’estinzione del debito; la corte territoriale dichiarava nuovo, e quindi inammissibile, il motivo relativo al patto di riempimento, e infondato quello sulla prova dell’adempimento, rilevando che i fascicoli di primo grado contenenti i documenti invocati non erano stati depositati in appello. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 345, 112 e 132 c.p.c. per erronea qualificazione come nuova della questione sul patto di riempimento; 2) violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per contraddittorietà della sentenza d’appello e mancato esame dei documenti prodotti; 3) vizio motivazionale e violazione delle norme sul fascicolo processuale e sulla trasmissione degli atti, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare il materiale probatorio comunque confluito nel fascicolo d’ufficio. I controricorrenti, inoltre, chiedevano l’estromissione di due eredi per asserita carenza di legittimazione passiva, richiesta ritenuta inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di estromissione per carenza di legittimazione passiva formulata da due controricorrenti, perché tale eccezione attiene al merito e non può essere proposta per la prima volta in cassazione senza ricorso incidentale. Nel merito, ha dichiarato infondato il primo motivo: la questione del patto di riempimento era effettivamente nuova in appello, non essendo stata dedotta nell’opposizione originaria e non essendo emersa alcuna attività istruttoria sul punto; la Corte ha ribadito il divieto di nova ex art. 345 c.p.c., che copre anche nuove contestazioni idonee a modificare il thema decidendum. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo: quando un documento ritualmente prodotto non risulti nel fascicolo al momento della decisione, opera la presunzione di ritiro volontario del fascicolo da parte della parte, salvo che sia dedotta e risultante l’incolpevole mancanza; poiché ciò non era stato allegato e, comunque, il fascicolo di parte è distinto dal fascicolo d’ufficio, la censura non poteva essere accolta. Il secondo motivo è stato assorbito. Quanto alle spese, la Corte le ha compensate tra ricorrenti e i due controricorrenti che avevano inutilmente chiesto l’estromissione, mentre ha condannato i ricorrenti in solido a rifondere le spese alla resistente che ha effettivamente resistito nel merito.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.

    L’opposizione all’esecuzione è il rimedio esperito contro il precetto fondato su cambiale; la Corte valuta la fondatezza delle eccezioni relative al diritto di procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammesse nuove domande, eccezioni e contestazioni idonee a modificare il tema di indagine e a trasformare il giudizio di revisione in un nuovo giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura era formulata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione d’appello sulla novità del motivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente, perché la corte territoriale ha spiegato le ragioni della declaratoria di novità e della decisione sulle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sul mancato esame delle prove è stata respinta perché il giudice decide sulle prove effettivamente acquisite e disponibili al momento della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non ha superato il rilievo che il giudice di merito non aveva l’obbligo di valorizzare documenti non ritualmente presenti nel fascicolo esaminato.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le richieste istruttorie svolte oltre il termine perentorio sono state considerate tardive e quindi inammissibili nel giudizio di merito.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla trasmissione degli atti in appello, ma senza che la censura fosse ritenuta fondata.

  • art. 168 c.p.c.

    Invocato per sostenere la gestione del fascicolo processuale, ma la Corte ha ribadito la distinzione tra fascicolo di parte e fascicolo d’ufficio.

  • art. 58 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulla tenuta degli atti, senza incidere sull’esito della decisione.

  • art. 72 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di fascicolo e documenti processuali, ma la Corte ha escluso che imponesse l’esame di documenti non rinvenuti nel fascicolo di parte senza deduzione di incolpevole mancanza.

  • art. 169, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la facoltà di ritiro e restituzione del fascicolo di parte; la mancata deduzione dell’incolpevole mancanza preclude il rilievo officioso.

  • art. 110 c.p.c.

    La qualità di successore universale della parte deceduta è richiamata per spiegare l’instaurazione del rapporto processuale dopo l’interruzione per morte.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte osserva che il controricorso non poteva essere qualificato come ricorso incidentale per difetto degli elementi richiesti da tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello non possono essere introdotte, nemmeno sotto forma di nuove contestazioni, questioni che non siano state dedotte in primo grado e che alterino il thema decidendum; il divieto di nova ex art. 345 c.p.c. opera anche quando la nuova allegazione sia fondata su documenti già esistenti ma non tempestivamente valorizzati.
  • La denuncia in cassazione del mancato esame di documenti richiede che il ricorrente indichi specificamente dove e come quei documenti siano stati ritualmente prodotti e dimostri che la loro mancanza nel fascicolo non dipenda da una scelta o negligenza della parte; in difetto opera la presunzione di ritiro volontario del fascicolo di parte.
  • Il giudice d’appello deve decidere sulla base delle prove e dei documenti effettivamente presenti al momento della decisione; non è tenuto a reperire nel fascicolo d’ufficio documenti che appartengono al fascicolo di parte, salvo che sia allegata e risulti l’incolpevole mancata disponibilità della documentazione.
  • L’eccezione di difetto di legittimazione passiva del chiamato all’eredità, una volta instaurato il rapporto processuale a seguito della riassunzione, ha natura sostanziale e deve essere dedotta tempestivamente nel merito; non può essere proposta per la prima volta in cassazione senza un valido ricorso incidentale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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