Cassazione Penale, Ordinanza n. 31001/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso riguardava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il trattenimento della corrispondenza del detenuto, inviata alla moglie, disposto dal Presidente del Tribunale in sede. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione della disciplina del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Tuttavia il ricorso risulta essere stato proposto personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, quindi dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla l. n. 103 del 2017, con conseguente necessità della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La disciplina del regime speciale è richiamata come parametro della doglianza, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
Dopo la modifica introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammesso il ricorso proposto personalmente dalla parte.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura quando il ricorso è affetto da un vizio evidente.
art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità derivante dalla mancanza della necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista può essere dichiarata senza formalità di procedura quando risulti ictu oculi dal fascicolo.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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