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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10098/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

El Ajili era stato dichiarato responsabile del reato di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998) accertato il 23/05/2022 dopo espulsione coatto eseguita nel febbraio 2022 su decreto emesso dall'Ufficio di sorveglianza di Varese il 06/07/2021. Con il ricorso il difensore ha sollevato due censure principali: (1) nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione nella lingua d'origine ai sensi dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e conseguente obbligo di disapplicazione ex artt. 4 e 5 L. 20/03/1865, n. 2248; il ricorrente contestava che i giudici di merito avessero valutazioni generiche circa la comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (dichiarazione in sede di convalida) e avessero fatto rilievi non pertinenti (anzianità di presenza sul territorio). (2) vizio relativo all'elemento soggettivo (dolo): si contestava la motivazione della Corte d'appello che avrebbe illogicamente ritenuto la consapevolezza del divieto di rientro sulla base di presunzioni e di elementi contraddittori (es. nomina di interprete, traduzioni successivamente compiute).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana sia una 'quaestio facti' di competenza del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato in modo congruo ed esaustivo valorizzando la dichiarazione resa dall'imputato in sede di convalida dell'arresto (di comprendere e parlare l'italiano), l'assenza di contestazioni sull'incomprensione del divieto in quella sede, la prolungata presenza dell'imputato in Italia e la ravvicinata reiterazione della condotta di rientro dopo l'espulsione; la nomina successiva di un interprete e traduzioni di singoli atti sono state considerate misure cautelari non incompatibili con la valutazione di conoscenza della lingua. Analogamente la prova del dolo è stata ritenuta dimostrata da un complesso di circostanze convergenti, con motivazione logica e coerente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 13, comma 13

    Disposizione sostanziale che incrimina il reingresso non autorizzato dopo espulsione; applicata per affermare la responsabilità penale del ricorrente per il reingresso accertato

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7

    Prevede l'obbligo di traduzione del provvedimento espulsivo in favore dello straniero alloglotta; la Corte ha interpretato che l'assenza di traduzione non determina automaticamente nullità: occorre valutare in concreto la conoscenza della lingua italiana dell'interessato, questione di fatto rimessa al giudice di merito

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5

    Richiamato in combinato disposto con art. 13 per gli aspetti procedurali relativi agli atti di espulsione e alla loro efficacia; nella motivazione è stato considerato nel quadro generale degli obblighi informativi e cautelari

  • Legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5

    Norme invocate dalla difesa per la disapplicazione di atti ritenuti nulli; la Corte non ha ritenuto applicabile la disapplicazione perché non è stata dimostrata l'effettiva incapacità dell'imputato a comprendere il provvedimento

  • art. 2 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza come principio generale di diritto processuale; non ha determinato l'annullamento poiché le valutazioni di fatto erano sufficientemente motivate dai giudici di merito

  • art. 43 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in riferimento alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e coerente e quindi non affetta da manifesta illogicità ricorribile

  • art. 143 c.p.p. e riforma per d.lgs. n. 32/2014

    Richiamato nella giurisprudenza citata: la Corte conferma che, anche dopo la riforma, l'accertamento della conoscenza della lingua italiana è valutazione di merito (quaestio facti) non sindacabile in Cassazione se correttamente motivata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • L'obbligo di traduzione del provvedimento espulsivo non determina automaticamente nullità: la perdita di efficacia del provvedimento per mancata traduzione richiede la prova che lo straniero non potesse in concreto comprendere il contenuto; la valutazione è di fatto e compete al giudice di merito
  • La conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è una 'quaestio facti' e la Suprema Corte può sindacarla solo nei limiti del controllo sulla congruità e completezza della motivazione, non con rinnovata valutazione delle prove
  • La nomina di un interprete o la traduzione di singoli atti successiva all'adozione del provvedimento non esclude per sé la valutazione di conoscenza della lingua italiana se dal complesso probatorio emergono elementi contrari (dichiarazioni, lunga presenza nel paese, reiterazione della condotta)
  • La prova del dolo nel reato di reingresso può essere desunta da circostanze convergenti (conoscenza del provvedimento, modalità dell'allontanamento, rapidità del rientro, comportamento complessivo), purché la motivazione sia logica e coerente
  • In fase di impugnazione in Cassazione le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se la decisione di merito risulta motivata in modo adeguato
  • Se vi è dubbio concreto sulla comprensione da parte dello straniero, il giudice di merito dovrebbe disporre misure cautelari (interprete, traduzioni) e darne conto in motivazione; tali misure tutelano il diritto alla difesa ma non automaticamente ribaltano la valutazione della conoscenza linguistica

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