Cassazione Penale, Sentenza n. 25993/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri che aveva dichiarato Mottola colpevole di illecita detenzione/cessione di artifici pirotecnici della categoria F3 (IV categoria) in eccedenza rispetto al limite della licenza prefettizia: il Tribunale aveva ritenuto che Mottola, titolare della "Pirotecnica Teanese", avesse venduto alla rivendita "Pirotecnicomania" 6,798 kg di materiale F3, oltre il limite consentito. Il ricorso in Cassazione deduceva (1) insussistenza del fatto e difetto dell'elemento soggettivo sostenendo che la merce rinvenuta fosse giacenza acquistata dall'acquirente presso terzi e non fornita da Mottola; (2) mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. per la minima eccedenza riscontrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse solo una diversa rivalutazione del materiale probatorio e non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, osservando che prove oggettive (fotografie del deposito e etichettature sulla merce) indicavano la provenienza dal punto vendita di Mottola. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato: il Tribunale aveva motivatamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per l'elevato pericolo derivante dall'illecita circolazione dei fuochi d'artificio; tale valutazione è questione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il Mottola è condannato alle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e resta ferma la condanna di merito (ammenda di euro 136,00).
Norme richiamate
Usato per inquadrare la partecipazione al reato (concorso nel reato) nel capo d'imputazione: la sentenza di merito ha ritenuto accertata la responsabilità del ricorrente anche sotto il profilo della partecipazione.
Riferito alle norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza relative alla detenzione/uso/merce di materiale esplodente: la Corte ritiene che l'oggettiva evidenza sulle etichette e sulle fotografie giustifichi l'attribuzione della merce al punto vendita del ricorrente.
Richiamato in relazione ai limiti e alle autorizzazioni per la vendita di fuochi d'artificio; la sentenza di merito ha ritenuto superato il limite consentito dalla licenza prefettizia.
Norma sulla particolare tenuità del fatto e causa di esclusione della punibilità; la Corte segnala che il Tribunale ha motivatamente escluso la sua applicazione in considerazione dell'elevato pericolo derivante dall'illecita circolazione dei fuochi pirotecnici, valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, conv. in l. 18.12.2020, n. 17
uomidate le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla l. 18.12.2020, n. 17
Norma procedurale richiamata per specificare che il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte secondo la normativa emergenziale; non incide sul merito della decisione di ammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte di Cassazione per motivare la possibilità di liquidare equitativamente una somma a titolo riparatorio (Cassa delle ammende) quando il ricorso sia inammissibile ma non frutto di colpa grave nella sua presentazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in sede di controllo di ammissibilità, non riesamina semplicemente il merito: un ricorso che proponga solo una diversa valutazione delle stesse prove di fatto è generalmente inammissibile.
- Prove oggettive (fotografie, etichettature, documentazione materiale) hanno forte peso probatorio e possono prevalere sulle dichiarazioni contrarie rese dalle parti.
- L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) richiede una valutazione del pericolo e della offensività del comportamento: se il giudice di merito ritiene rilevante il rischio derivante dall'illecito, l'esclusione della causa di non punibilità è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Chi impugna in Cassazione deve indicare profili di diritto o vizi formali della motivazione non meramente riproposizione della valutazione delle prove; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese.
- In ipotesi di ricorso inammissibile ma non manifestamente temerario, il giudice può applicare sanzioni economiche equitative (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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