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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32219/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il ricorso deduceva vizi di motivazione in punto di determinazione della pena, ritenuta eccessiva. La censura non contestava in modo specifico la ricostruzione del fatto o la responsabilità, ma si limitava a contestare il trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la determinazione della pena è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non arbitraria e non illogica, con richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. Ha inoltre osservato che una specifica e dettagliata motivazione è necessaria solo quando la pena si discosti di gran lunga dal medio edittale, circostanza non ricorrente nel caso concreto, poiché la pena inflitta era ampiamente inferiore al medio edittale. Il ricorso, infine, si limitava a rilievi generici. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice relativa alla resistenza a pubblico ufficiale, richiamata quale uno dei reati per cui era stata confermata la condanna.

  • art. 635 c.p.

    Norma incriminatrice relativa al danneggiamento, richiamata quale uno dei reati per cui era stata confermata la condanna.

  • art. 133 c.p.

    Fissa i criteri di commisurazione della pena che il giudice di merito deve considerare e indicare, almeno sinteticamente, nella motivazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il criterio dell'assenza di colpa del ricorrente quale limite alla condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena costituisce giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione dia conto, anche per relationem, degli elementi ritenuti prevalenti tra quelli dell'art. 133 c.p. e non sia connotata da arbitrarietà, illogicità o totale mancanza di motivazione.
  • La motivazione sulla pena deve essere specificamente rafforzata soltanto quando il trattamento sanzionatorio si discosti in modo sensibile dal medio edittale; se la pena irrogata è contenuta e non eccede il range ordinario, è sufficiente una giustificazione non analitica ma comunque comprensibile.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica sulla pena, si limiti a doglianze generiche e meramente oppositive.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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