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Sentenza

Sentenza n. 10805/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa istanza cautelare: - della nota prot. n. 01848/2023 del 09.10.2023, adottata dall’Ambasciata d’Italia a Teheran avente ad oggetto la “comunicazione di preavviso di rigetto ex. art. 10 bis Legge 241/1990”; - del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, in data 31.10.2023, avente prot. n. 2454/2023, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ai sensi del punto 15 dell’Allegato A al Decreto Ministeriale n. 80/2011 e delle norme in esso richiamate;

Giustizia amministrativa202400045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto per motivi di studio, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, adottato dall’Ambasciata d’Italia a Teheran

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il preavviso di rigetto e il successivo diniego dell’Ambasciata d’Italia a Teheran relativo alla richiesta di visto per motivi di studio. Il testo non espone analiticamente i motivi dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio che, essendo ampiamente decorso il termine per l’immatricolazione all’anno accademico 2023/2024, non permaneva un interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti: il ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda e l’Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare i presupposti sulla base di un’istruttoria aggiornata. Il TAR ha inoltre osservato che non era stata proposta una specifica istanza di accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. In via subordinata e ad abundantiam, il Collegio ha rilevato l’infondatezza nel merito della pretesa, con particolare riferimento alla carenza di conoscenza della lingua italiana accertata durante il colloquio consolare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il decorso dei termini per l’immatricolazione all’anno accademico 2023/2024 ha fatto venir meno l’utilità concreta dell’annullamento del diniego, poiché sarebbe stata comunque necessaria una nuova domanda di visto e una nuova valutazione amministrativa fondata su un’istruttoria aggiornata. Il TAR ha escluso che l’interesse a un accertamento incidentale dell’illegittimità potesse mantenere la procedibilità, in assenza di una specifica istanza formulata nei termini e nelle forme previste dall’art. 73 c.p.a. e considerato che il ricorrente aveva chiesto soltanto l’annullamento. Il Collegio ha aggiunto, senza incidere sulla ratio decidendi, che il ricorso sarebbe stato infondato nel merito per la carenza di conoscenza della lingua italiana accertata nel colloquio consolare. Le spese sono state compensate in ragione della definizione esclusivamente processuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi alla domanda di visto; il giudice non ne esamina specificamente la legittimità.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    eventuale interesse ad un accertamento incidentale di illegittimità degli atti a fini risarcitori

    L’accertamento incidentale dell’illegittimità può rilevare ai fini risarcitori, ma nel caso concreto non mantiene l’interesse alla decisione poiché non era stata proposta una specifica istanza in tal senso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda di annullamento.

  • art. 73 c.p.a.

    da esercitarsi nei termini e nelle forme di cui all’art.73 cpa

    La specifica istanza volta a ottenere l’accertamento incidentale dell’illegittimità ai fini risarcitori deve essere formulata nel rispetto dei termini e delle forme processuali previste.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per il decorso del tempo e il venir meno dell’utilità concreta dell’atto richiesto, l’annullamento non può più procurare al ricorrente un risultato utile e sarebbe necessaria una nuova domanda amministrativa con una nuova istruttoria.
  • Nelle controversie relative a un diniego di visto per motivi di studio, il decorso del termine utile per l’immatricolazione all’anno accademico cui la domanda si riferisce può far venir meno l’interesse attuale all’annullamento del diniego, se l’eventuale accoglimento imporrebbe comunque una nuova valutazione amministrativa aggiornata.
  • L’interesse a un accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto ai fini di una successiva domanda risarcitoria non può essere affermato d’ufficio dal giudice in assenza di una specifica istanza della parte, formulata nei termini e nelle forme processuali previste dall’art. 73 c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento costituisce una ragione assorbente di improcedibilità; l’eventuale valutazione dell’infondatezza nel merito può essere svolta soltanto ad abundantiam e non modifica l’esito processuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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