Cassazione Penale, Sentenza n. 29714/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna a 3 anni di reclusione e 1.600 euro di multa; i motivi principali sono: (1) questione di costituzionalità dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p., per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost. in quanto il rito abbreviato precluderebbe la rinnovazione dell'eccezione di incompetenza territoriale; (2) censura sulla competenza territoriale: il reato più grave sarebbe consumato a Voghera (prov. Pavia) e dunque il Tribunale di Milano sarebbe competente; (3) carenza della motivazione rispetto alle contestazioni per i reati di cui agli artt. 615-quater, 617-quater e 640-ter c.p., con la critica che il ricorrente non avrebbe avuto ruolo attivo né capacità tecnica; (4) doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena (artt. 62-bis, 132, 133, 81 c.p.); (5) contestazione della provenienza lecita della somma sequestrata (circa 10.170 euro) ai sensi dell'art. 240 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi reiterativi e non specifici, cioè mera riproduzione delle doglianze già sollevate in appello senza confronto puntuale con la motivazione della Corte territoriale. Sul merito: il primo e secondo motivo sono stati rigettati in quanto l'art. 438, comma 6-bis c.p.p. implica la rinuncia alle questioni di competenza con il rito abbreviato e ciò non risulta in contrasto con i principi costituzionali richiamati; il terzo motivo è generico e non affronta le specifiche argomentazioni della Corte d'appello, che ha adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni del coimputato e degli elementi di riscontro (pen drive, contatti con il complice, somme rinvenute); il quarto motivo (pena e attenuanti) è stato ritenuto infondato perché la decisione di merito ha motivato la congruità della pena e il diniego delle attenuanti con argomentazioni non manifestamente illogiche; il quinto motivo (provenienza del denaro) è stato dichiarato privo di rilievo in quanto la Corte ha ritenuto dimostrata la provenienza delittuosa alla luce della contiguità temporale con i fatti, dell'assenza di giustificazione credibile e della giurisprudenza che consente la confisca diretta del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'autore. Conseguenze operative: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
"la richiesta di giudizio abbreviato preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice"
la Corte ha ritenuto che la scelta del rito abbreviato comprenda un'implicita rinuncia alla proposizione di eccezioni in tema di competenza per territorio; tale limitazione è compatibile con i principi costituzionali secondo la giurisprudenza richiamata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione impugnati (vizi di motivazione e di applicazione della legge penale); la Corte ha richiamato il requisito di specificità dei motivi
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato in tema di inammissibilità per aspecificità del motivo: il ricorso non può ignorare la motivazione del giudice di merito
artt. 615-quater, 617-quater e 640-ter c.p.
articolato delle fattispecie contestate (accesso abusivo, frode informatica, falsificazione); la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità sulla base del compendio probatorio, decisione non sindacabile per questioni di rilettura alternativa dei fatti
norma sulla confisca; la Corte ha ritenuto legittima la confisca diretta del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato in assenza di plausibile spiegazione della provenienza lecita
artt. 62-bis, 132, 133, 81 c.p.
norme relative alle circostanze e alla determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena sulla base di elementi fattuali e della pericolosità del ricorrente
prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità e altre sanzioni; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato comporta in linea di principio la rinuncia a sollevare eccezioni di competenza territoriale in sede successiva: chi intende contestare la competenza deve farlo prima dell'istanza di abbreviato o rinunciare a discuterne dopo l'ammissione al rito.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione di censure già proposte in appello senza confutazione diretta della motivazione comporta l'inammissibilità.
- Le censure generiche sulla carenza motivazionale e sulla valutazione della prova sono inefficaci se non evidenziano errori logici o omissioni concrete nella decisione di merito; una rivalutazione dei fatti non è consentita in sede di legittimità.
- La confisca diretta di denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere legittima anche senza prova di collegamento puntuale tra quella specifica somma e il singolo reato, quando manca una spiegazione credibile della provenienza lecita e sussistono elementi di contesto temporale e probatorio.
- Chi propone ricorso deve fornire argomentazioni nuove e puntuali, specialmente quando i giudici di merito hanno già motivato dettagliatamente: l'assenza di specificità espone al rischio di condanna per inammissibilità e al pagamento di sanzioni accessorie.
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