Cassazione Penale, Sentenza n. 16245/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. per la revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, contestando la motivazione in ordine alle esigenze cautelari: pericolosità sociale, pericolo di fuga e di reiterazione dei reati. Ha fatto valere il proprio stabile inserimento lavorativo come autotrasportatore, il radicamento familiare e la personalità come elementi incompatibili con la ritenuta pericolosità; ha altresì censurato la valutazione del Tribunale che avrebbe interpretato gli spostamenti lavorativi come indizio di latitanza. Con un secondo motivo ha criticato l'individuazione degli arresti domiciliari come misura alternativa, lamentandone la mancata specifica valutazione e la mancata indicazione di ragioni ostative all'esecuzione presso l'alloggio proposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo il Collegio ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse sufficiente e congrua: il Tribunale del riesame aveva spiegato perché persistessero le esigenze cautelari richiamando l'attività lavorativa dell'imputato come agevolativa degli spostamenti tra Italia e Albania e quindi funzionale alle attività dell'associazione criminosa (esportazione di mezzi agricoli rubati), nonché l'esistenza di viaggi finalizzati al reperimento di documenti contraffatti. Pericolo di fuga, pericolo di reiterazione e pericolosità sociale sono stati ritenuti fondati e adeguatamente motivati in relazione al ruolo dell'indagato nell'associazione e alla compulsività e gravità dei reati contestati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: le deduzioni non erano specifiche né hanno indicato modalità esecutive concrete per gli arresti domiciliari richiesti (es. struttura alberghiera con condizioni di disponibilità non congrue). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È stata altresì disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicative (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata quale fondamento dell'istanza di riesame avverso la misura cautelare; qui il ricorso verteva su motivazione e adeguatezza delle esigenze cautelari valutate ai sensi di tale procedura
Articolo relativo al reato di associazione a delinquere; la partecipazione all'associazione è uno dei profili di pericolosità e ruolo del ricorrente considerati in motivazione
Articolo relativo alla ricettazione/ricettazione di beni rubati (o correlati a reati patrimoniali); è uno dei reati contestati che, unitamente al quadro complessivo, ha alimentato la valutazione delle esigenze cautelari
Richiama il criterio di adeguata motivazione dei provvedimenti giudiziari; il ricorrente denunciava carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che l'ordinanza rispettasse le prescrizioni di esposizione delle ragioni giuridicamente significative
Richiama la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in particolari ipotesi; la Corte ha valutato che tale presunzione non fosse superata dalle deduzioni difensive
Norma relativa a misure cautelari alternative e modalità di esecuzione; citata in relazione alla proposta di misure alternative (arresti domiciliari) che però non è stata specificamente motivata dal ricorrente
Richiama i limiti dei motivi di ricorso (ambito di censura), invocato in apertura come vincolo procedurale per le censure ammesse in Cassazione
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposizione applicativa che impone la comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la sentenza o ordinanza non comporti remissione in libertà; la Corte dispone la trasmissione ai fini dell'adempimento
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non svolge sindacato di merito sulle valutazioni di fatto e di opportunità del giudice di merito (G.i.p. e Tribunale del riesame): controlla solo la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifeste.
- L'attività lavorativa dell'imputato può costituire elemento ambiguo: se facilita spostamenti all'estero e si inserisce nel contesto del reato, il giudice può valutarla come indice della concreta possibilità di fuga o di agevolazione dell'attività criminale.
- Per contestare efficacemente la scelta della misura cautelare occorre fornire censure specifiche e dettagliate: deduzioni generiche o richieste di misure alternative senza precise modalità esecutive sono in genere inammissibili.
- La ripetitività, l'elevato valore dei beni sottratti, e l'ingerenza nell'ambito della vita privata delle vittime sono elementi che rafforzano la valutazione della pericolosità sociale e della necessità della custodia cautelare in carcere.
- La difesa deve documentare e argomentare puntualmente perché i legami familiari, l’attività lavorativa o altre circostanze personali superino la presunzione di esigenze cautelari; non è sufficiente l'asserzione di tali elementi senza correlazione dimostrata con l'improbabilità di fuga o di reiterazione del reato.
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