Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 6287 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Prove della notificazione - Relate allegate in copia fotostatica - Validità - Disconoscimento formale ex art. 2719 c.c. - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'idoneità probatoria delle copie fotostatiche delle ricevute di ritorno e delle relate di notificazione prodotte dall'Agente della Riscossione, sostenendo che tali copie non potessero provare le notifiche al pari degli originali. Tuttavia, non ha formulato uno specifico e formale disconoscimento della conformità delle copie agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c., limitandosi a una contestazione generica.

La decisione

La documentazione prodotta in copia fotostatica è stata ritenuta valida prova delle notifiche. Il giudice ha precisato che il disconoscimento non richiede formule sacramentali, ma deve essere chiaro, specifico e inequivoco, diretto a negare la genuinità o la conformità della copia all'originale. In mancanza di tale contestazione, operano gli artt. 214 e 215 c.p.c. e la copia non autenticata si considera riconosciuta sia nella conformità all'originale sia nella scrittura e sottoscrizione. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato.

Norme richiamate

  • Art. 2719 del codice civile

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

    La parte che intende contestare una copia fotostatica deve disconoscerne in modo chiaro e specifico la conformità all'originale. Non sono sufficienti contestazioni generiche sull'inidoneità della copia.

  • Artt. 214 e 215 del codice di procedura civile

    In assenza di un tempestivo e specifico disconoscimento, la copia fotostatica si considera riconosciuta quanto alla conformità all'originale e, ove rilevante, quanto alla scrittura e alla sottoscrizione.

Massime di principio

  • La produzione in giudizio di copie fotostatiche di ricevute di ritorno o relate di notificazione può essere sufficiente a provare la notifica, se la controparte non ne contesta specificamente la conformità all'originale.
  • Chi intende negare l'autenticità o la conformità di una copia deve formulare una contestazione chiara, puntuale e inequivoca, indicando che cosa viene esattamente disconosciuto.
  • La semplice affermazione secondo cui la copia non vale quanto l'originale, o una contestazione generica e onnicomprensiva, non integra un valido disconoscimento ex art. 2719 c.c.
  • In una situazione analoga, è opportuno contestare espressamente la conformità della specifica copia all'originale e, se possibile, indicare gli elementi concreti contestati, come firma, contenuto, data o integrità del documento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.