Sentenza del 20/10/2016 n. 6287 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Prove della notificazione - Relate allegate in copia fotostatica - Validità - Disconoscimento formale ex art. 2719 c.c. - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'idoneità probatoria delle copie fotostatiche delle ricevute di ritorno e delle relate di notificazione prodotte dall'Agente della Riscossione, sostenendo che tali copie non potessero provare le notifiche al pari degli originali. Tuttavia, non ha formulato uno specifico e formale disconoscimento della conformità delle copie agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c., limitandosi a una contestazione generica.
La decisione
La documentazione prodotta in copia fotostatica è stata ritenuta valida prova delle notifiche. Il giudice ha precisato che il disconoscimento non richiede formule sacramentali, ma deve essere chiaro, specifico e inequivoco, diretto a negare la genuinità o la conformità della copia all'originale. In mancanza di tale contestazione, operano gli artt. 214 e 215 c.p.c. e la copia non autenticata si considera riconosciuta sia nella conformità all'originale sia nella scrittura e sottoscrizione. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato.
Norme richiamate
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
La parte che intende contestare una copia fotostatica deve disconoscerne in modo chiaro e specifico la conformità all'originale. Non sono sufficienti contestazioni generiche sull'inidoneità della copia.
Artt. 214 e 215 del codice di procedura civile
In assenza di un tempestivo e specifico disconoscimento, la copia fotostatica si considera riconosciuta quanto alla conformità all'originale e, ove rilevante, quanto alla scrittura e alla sottoscrizione.
Massime di principio
- La produzione in giudizio di copie fotostatiche di ricevute di ritorno o relate di notificazione può essere sufficiente a provare la notifica, se la controparte non ne contesta specificamente la conformità all'originale.
- Chi intende negare l'autenticità o la conformità di una copia deve formulare una contestazione chiara, puntuale e inequivoca, indicando che cosa viene esattamente disconosciuto.
- La semplice affermazione secondo cui la copia non vale quanto l'originale, o una contestazione generica e onnicomprensiva, non integra un valido disconoscimento ex art. 2719 c.c.
- In una situazione analoga, è opportuno contestare espressamente la conformità della specifica copia all'originale e, se possibile, indicare gli elementi concreti contestati, come firma, contenuto, data o integrità del documento.
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