Cassazione Penale, Sentenza n. 21651/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Cagliari per plurimi motivi: 1) presunta incompatibilità del presidente del collegio d'appello che aveva già presieduto il giudizio di primo grado (richiesta di nullità per causa di incompatibilità); 2) censura della qualificazione di "amministratore di fatto", sostenendo l'assenza degli indici tipici e l'inattendibilità delle testimonianze a fondamento; 3) contestazione della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e deduzione che, al massimo, poteva configurarsi bancarotta semplice documentale data l'inattività della società e lo stato di salute dell'amministratrice; 4) vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018 che ha dichiarato incostituzionale la misura fissa di 10 anni prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto e fondato solo il quarto motivo. In particolare: 1) il primo motivo è stato disatteso come inammissibile perché l'eventuale causa di incompatibilità non determina la nullità del provvedimento ma costituisce causa di astensione/ricusazione da proporre tempestivamente; 2) il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati o non specifici, essendo la qualificazione di amministratore di fatto e la valutazione delle prove materie di fatto insindacabili in sede di legittimità salvo vizi specifici della motivazione; 3) il quarto motivo è stato ritenuto fondato: poiché la Corte costituzionale con sent. n. 222/2018 ha ritenuto illegittimo il testo dell'art. 216 l. fall. che stabiliva automaticamente la durata fissa di dieci anni, la determinazione della durata delle pene accessorie deve essere fatta in concreto dal giudice del merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. La sentenza impugnata è stata dunque annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto. Sono state liquidate le spese processuali e disposta la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa; è stata altresì disposta la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata in relazione alla complicità nel reato; citata nel capo di imputazione (nessuna interpretazione decisiva nella motivazione di cassazione)
norma relativa alla bancarotta fraudolenta (come richiamata nel capo B); la Corte ha esaminato la qualificazione dei fatti alla luce delle risultanze probatorie
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che imponeva automaticamente la durata fissa di dieci anni; la Cassazione ha ritenuto che, per effetto di tale dichiarazione, la durata delle pene accessorie debba essere determinata in concreto dal giudice del merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
sentenza Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018
dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 216 che prevedeva la durata fissa delle pene accessorie; provvedimento che impone al giudice di merito di determinare la durata in concreto
Sez. U, sent. n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
giurisprudenza della Cassazione che chiarisce la conseguenza della sentenza costituzionale: la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente in base ai criteri dell'art. 133 c.p.
criteri legali per la determinazione della pena (circostanze, personalità del reo, finalità rieducative), che devono essere applicati dal giudice del merito per fissare la durata delle pene accessorie fallimentari dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale
norma procedurale richiamata per indicare che l'esistenza di una causa di incompatibilità del giudice dà luogo ad astensione/ricusazione e non a nullità automatica del provvedimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiami alle limitazioni nei motivi di ricorso per cassazione richiamate in ordine al deposito dei motivi nei limiti previsti
Massime di principio
- La causa di incompatibilità di un giudice non comporta automaticamente la nullità della decisione: deve essere sollevata tempestivamente con le procedure di astensione/ricusazione; se non tempestivamente dedotta, non è idonea a invalidare il provvedimento.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" è questione di fatto che richiede la presenza di indici concreti (inserimento organico, funzioni direttive, rapporti gestionali) e la sua verifica in Cassazione è in generale limitata: la Corte di legittimità non rivaluta liberamente il merito probatorio se la motivazione del giudice di merito è congrua e logica.
- Le censure generiche e prive di specificità sulla valutazione delle prove o sulla motivazione sono inammissibili in Cassazione: bisogna indicare vizi motivazionali precisi e determinanti.
- Se una norma che imponeva una durata fissa di una sanzione accessoria viene dichiarata parzialmente incostituzionale, il giudice del merito deve determinare la durata 'in concreto' applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione annulla e rinvia limitatamente a tale aspetto quando la motivazione del merito non abbia compiuto tale determinazione.
- Quando la cassazione annulla limitatamente alla determinazione della pena accessoria e rinvia, il rapporto processuale con la parte civile si considera definito e la Cassazione può liquidare le spese processuali della parte civile sostenute in sede di legittimità.
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