Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08511/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda degli eredi di un militare di leva, deceduto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver prestato servizio di guardia, volta a ottenere i benefici previdenziali collegati al riconoscimento dello status di vittima del dovere. I giudici di merito avevano negato il diritto ritenendo non integrati i presupposti dell'art. 1, comma 564, L. n. 266 del 2005: l'evento non si era verificato durante una missione e, comunque, mancava la 'particolare condizione ambientale e operativa', cioè il quid pluris di rischio eccedente quello ordinario. La Corte territoriale aveva inoltre osservato che la stanchezza da servizio non era, di per sé, elemento peculiare e che la causa dell'incidente non era stata accertata come colpo di sonno, risultando più verosimile una negligenza del conducente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 1, comma 564, L. n. 266 del 2005 quanto alla nozione di 'missione di qualunque natura'; violazione della medesima norma e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. sulla nozione di 'particolari condizioni ambientali e operative' e sulla motivazione; omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel riconoscimento della causa di servizio; ulteriore violazione dell'art. 1, comma 564, L. n. 266 del 2005 e dell'art. 6, comma 3, D.P.R. n. 243 del 2006 sulla nozione di 'particolari condizioni ambientali e operative'.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione a un'infermità o a un evento occorso in servizio, non basta la mera dipendenza da causa di servizio: occorre anche che l'evento sia connesso a particolari condizioni ambientali e operative, ossia a circostanze straordinarie e a un rischio superiore a quello ordinario dei compiti istituzionali. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che l'incidente stradale era un evento ordinario, privo di peculiarità rispetto ad altri eventi della stessa natura, e dunque mancava il quid pluris richiesto dalla legge. Le spese di legittimità sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali e per l'intervento giurisprudenziale sopravvenuto; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 564, L. n. 266 del 2005

    "missione di qualunque natura"; "particolari condizioni ambientali e operative"

    La norma richiede non solo la dipendenza da causa di servizio, ma anche un elemento ulteriore e specifico: l'esposizione a rischi eccedenti quelli ordinari, derivanti da particolari condizioni ambientali e operative o da circostanze straordinarie.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È la disposizione invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    È la disposizione invocata per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta inesistenza o illogicità della motivazione.

  • art. 6, comma 3, D.P.R. n. 243 del 2006

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno della nozione di particolari condizioni ambientali e operative.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, la mera sussistenza di una causa di servizio non è sufficiente: occorre accertare anche che l'evento sia maturato in particolari condizioni ambientali e operative.
  • Le 'particolari condizioni' presuppongono un quid pluris rispetto allo svolgimento ordinario del servizio, consistente in circostanze straordinarie o in un'esposizione a rischi non comuni alla generalità di chi svolge le medesime mansioni.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'evento è ordinario e privo di peculiarità, tale valutazione è decisiva per escludere il diritto ai benefici previsti per le vittime del dovere.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di omesso esame non può sovvertire un accertamento di fatto sorretto da motivazione adeguata e conforme al parametro del minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.