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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39312/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/12/2021 che aveva confermato in parte la condanna di Mango per due fatti: (H) la rivelazione, in occasione di una cena del 3/5/2013, di presunti "accertamenti preliminari" su trasferimenti di quote societarie del gruppo "Rossopomodoro" all'avvocato Roberto Guida; (I) la rivelazione, in occasione di un incontro alla Feltrinelli nel feb. 2014, dell'esistenza di intercettazioni ambientali nello studio del commercialista Giovanni De Vita. I difensori hanno contestato in particolare: la discorrelazione tra oggetto dell'imputazione e contenuto della rivelazione (informazioni tratte da fonti aperte e antecedenti a eventuali indagini penali), l'assenza dell'oggetto materiale del reato per mancata prova della segretezza della notizia al momento della rivelazione, l'erronea valutazione delle testimonianze (in particolare del teste Spirito), la possibile sussistenza di uno scritto anonimo che giustificava le richieste di chiarimento di Mango e la configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa o della non punibilità per particolare tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Per il capo H (rivelazione sugli "accertamenti preliminari" su Rossopomodoro) ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché ha ritenuto che il fatto non sussista: mancava la prova che la notizia fosse effettivamente coperta da segreto al momento della rivelazione e le indagini istruttorie non hanno dimostrato la persistenza della segretezza. Per il capo I (rivelazione di intercettazioni ambientali) ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, ritenendo la motivazione della sentenza di merito incongrua e illogica soprattutto nella valutazione dell'attendibilità del teste Spirito e nella valutazione complessiva degli indizi; dovrà essere riesaminato il compendio probatorio. L'accoglimento su H e la remessione su I ha assorbito le altre censure (scriminanti, art.131-bis e trattamento sanzionatorio).

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Disciplina la rivelazione e l'utilizzazione della notizia d'ufficio destinata a rimanere segreta; la Corte richiama la distinzione tra le fattispecie (rivelazione e utilizzazione), la natura di reato proprio e di pericolo concreto e la necessità che la notizia sia effettivamente coperta da segreto e idonea a produrre nocumento.

  • art. 329 cod. proc. pen.

    Norma sul segreto relativo agli atti del procedimento penale; la Corte la integra nella lettura del dovere di segretezza per le indagini e distingue le attività svolte anteriormente all'iscrizione di un procedimento penale, che non rientrano tra gli atti tutelati dallo specifico regime dell'art. 329.

  • art. 15 d.P.R. 10/01/1957 n.3, come sostituito dall'art. 28 legge 7/08/1990 n.241

    «l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.»

    Fissa il dovere di segretezza d'ufficio esteso non solo alle informazioni sottratte all'accesso ma anche a informazioni accessibili che non possono essere comunicate a soggetti non titolati; criterio fondamentale per valutare se la notizia rivelata rientrava nel segreto d'ufficio.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Cassazione afferma che il mutamento del fatto è configurabile solo se radicale e tale da pregiudicare il diritto di difesa; nel caso di specie non è stato ravvisato un mutamento tale da violare il principio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e alla differente esigenza di riscontri per le dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti indicati al comma terzo; la Corte ribadisce che il giudice non può presumere che il teste menzogni senza elementi oggettivi a sostegno.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Citata con riguardo alla richiesta, sollevata in ricorso, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non si è pronunciata sostanzialmente su tale causa in quanto le questioni più rilevanti sono state risolte annullando o rinviando le decisioni sui capi principali.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamato nelle censure difensive in riferimento alla scriminante dell'esercizio del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni collegate dall'annullamento/rinvio dei capi principali.

  • artt. 178 lett. c) e 546 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati nelle doglianze difensive relative a presunte nullità e carenze motivazionali; la Corte ha comunque affrontato le questioni di merito e motivazionali essenziali, pronunciandosi sulle carenze istruttorie e motivazionali che hanno reso insussistente l'oggetto materiale del capo H e incongrua la motivazione su I.

Massime di principio

  • Per il reato di rivelazione di notizia d'ufficio è essenziale provare che la notizia fosse, al momento della rivelazione, effettivamente coperta da segreto: la mera genericità dell'indicazione o la conoscenza di elementi simili da fonti aperte può escludere il reato.
  • La segretezza può cessare con la conoscenza della notizia da parte dell'interessato o con la chiusura delle indagini preliminari; occorre sempre valutare la natura dell'attività (fiscale vs penale) e la persistenza della riservatezza.
  • Il pubblico ministero o l'accusa devono dimostrare non solo che l'imputato conosceva la notizia, ma che la notizia era protetta da segreto e idonea a arrecare nocumento: l'assenza di istruttorie specifiche sulla segretezza favorisce la decisione a favore dell'imputato.
  • Nella valutazione della prova testimoniale il giudice non può presumere che un teste abbia detto il falso senza elementi concreti di inquinamento: la sola sussistenza di un rapporto gerarchico o la mancata produzione materiale non bastano a sconfessarne automaticamente la dichiarazione.
  • La prova indiziaria deve essere valutata globalmente e non in modo atomistico; ogni indizio deve essere prima verificato nella sua certezza e valenza dimostrativa e poi integrato in una visione unitaria che escluda ragionevoli alternative.
  • La presenza di elementi che giustificano comportamenti cautelativi (es. uno scritto anonimo che avverte di intercettazioni) può legittimare contatti e richieste di chiarimento nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa: occorre valutare finalità e contesto prima di attribuire rilevanza penale.
  • In presenza di gravi lacune istruttorie sulla segretezza o sull'oggetto materiale della rivelazione, la soluzione procedurale può essere l'annullamento senza rinvio (quando il fatto non sussiste) o l'annullamento con rinvio (quando è necessario un nuovo esame probatorio).

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